Sez. F, Sentenza n. 32365 del 10/08/2010 Cc. (dep. 26/08/2010) Rv. 248252 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Turbe psicologiche che non si traducano in grave infermità fisica - Differimento dell'esecuzione della pena - Esclusione.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
Le turbe psicologiche che non si traducano in grave infermità fisica non sono idonee a giustificare il differimento dell'esecuzione della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)