Sez. 3, Sentenza n. 1589 del 06/04/1978 (Rv. 390989 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO, DA PARTE DEL CONVENUTO, QUALE UNICO SOGGETTO TENUTO A RISPONDERE DELLA PRETESA DELL'ATTORE - ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA ORIGINARIA AL TERZO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO, DA PARTE DEL CONVENUTO, QUALE UNICO SOGGETTO TENUTO A RISPONDERE DELLA PRETESA DELL'ATTORE - ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA ORIGINARIA AL TERZO.*
Quando il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi, e non lui, e il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda originaria, anche in Mancanza di un'espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, giacche la comunanza di cause tra il rapporto interessante le parti originarie e quello con il terzo chiamato, determinatasi per l'unicita dell'obbligazione di cui individuare il responsabile, importa che sia il convenuto che il terzo chiamato devono considerarsi litisconsorti in relazione alla domanda originaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)