Sez. 3, Sentenza n. 1382 del 27/02/1980 (Rv. 404917 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO, DA PARTE DEL CONVENUTO, QUALE UNICO SOGGETTO TENUTO A RISPONDERE DELLA PRETESA DELL'ATTORE - ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA ORIGINARIA AL TERZO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO, DA PARTE DEL CONVENUTO, QUALE UNICO SOGGETTO TENUTO A RISPONDERE DELLA PRETESA DELL'ATTORE - ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA ORIGINARIA AL TERZO.*
Quando il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi e non lui e il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda originaria, anche in Mancanza di un'espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, giacche la comunanza di cause tra il rapporto interessante le parti originarie e quello con il terzo chiamato determina l'unicita dell'obbligazione, di cui va individuato il responsabile. (Conf 1589/78, mass n 390989; (Conf 3926/69, mass n 344341).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)