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Sez. 2, Sentenza n. 2833 del 27/09/2012 Ud. (dep. 18/01/2013) Rv. 254299 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE | Attenuante di cui all'art. 62, n. 6, seconda parte, cod. pen. - Concorso con l'attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 - Possibilità - Esclusione - Elementi di specialità della seconda - Individuazione.
Stato
decisa il 2012-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254299-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE

L'attenuante prevista per l'ipotesi che l'imputato si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato non può concorrere con quella della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, poiché, benchè entrambe facciano riferimento ad un comportamento dell'imputato idoneo ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, la seconda presenta elementi di specialità ravvisabili nel contesto criminale di riferimento, nelle modalità concrete attraverso le quali l'imputato perviene all'interruzione degli effetti dannosi del reato e negli effetti dispiegati sul trattamento sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)