Sez. 5, Sentenza n. 34574 del 13/07/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 248176 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE | Attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 - Utilizzazione degli elementi posti a base della sua concessione per riconoscere anche le attenuanti generiche - Possibilità - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE
Non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) una seconda volta anche per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ciò condurrebbe a un'inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)