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Sez. 3, Sentenza n. 5799 del 12/05/1981 Ud. (dep. 11/06/1981) Rv. 149321 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - SI REALIZZA CON IL FRAZIONAMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN PARTICELLE E CON LA LORO VENDITA.*
Stato
decisa il 1981-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149321-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - SI REALIZZA CON IL FRAZIONAMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN PARTICELLE E CON LA LORO VENDITA.*

Il reato di lottizzazione abusiva, commesso mediante il frazionamento di un'area fabbricabile in particelle suscettibili di utilizzazione a scopo edilizio, si perfeziona con la vendita dei singoli lotti, anche se successivamente gli edifici verranno costruiti da altre persone ed occorreranno opere di urbanizzazione.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)