Sez. 3, Sentenza n. 5799 del 12/05/1981 Ud. (dep. 11/06/1981) Rv. 149321 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - SI REALIZZA CON IL FRAZIONAMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN PARTICELLE E CON LA LORO VENDITA.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - REATO DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - SI REALIZZA CON IL FRAZIONAMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE IN PARTICELLE E CON LA LORO VENDITA.*
Il reato di lottizzazione abusiva, commesso mediante il frazionamento di un'area fabbricabile in particelle suscettibili di utilizzazione a scopo edilizio, si perfeziona con la vendita dei singoli lotti, anche se successivamente gli edifici verranno costruiti da altre persone ed occorreranno opere di urbanizzazione.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)