Sez. 3, Sentenza n. 2806 del 02/02/1983 Ud. (dep. 31/03/1983) Rv. 158213 - 01
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CONCORSO DEGLI ACQUIRENTI DEI SINGOLI LOTTI - ESCLUSIONE - LICENZA EDILIZIA - CONCORSO DEL RICHIEDENTE E DEL SINDACO - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - CONCORSO DEGLI ACQUIRENTI DEI SINGOLI LOTTI - ESCLUSIONE - LICENZA EDILIZIA - CONCORSO DEL RICHIEDENTE E DEL SINDACO - ESCLUSIONE.*
Nel reato di lottizzazione abusiva non concorrono necessariamente né gli acquirenti dei singoli lotti - salvo che sussista un accordo preventivo tra venditori e acquirenti, o almeno tra questi -, né, in caso di concessione edilizia, pur se illegittima, il richiedente e il sindaco stesso, mancando in tutte le ipotesi un rapporto di causalità tra fatti, anche se successivi e connessi, diversi sul piano materiale e psicologico. (V mass n 150507; (V mass n 149321; (V mass n 146430).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)