Sez. 1, Sentenza n. 13578 del 17/09/2002 (Rv. 557435 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Con scrittura privata - Autenticazione del notaio senza i requisiti previsti all'art. 2073 cod. civ. - Conseguenze - Invalidità della procura e dell'elezione di domicilio in essa indicato.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO
Tenuto conto che il rilascio della procura al difensore per un processo civile, che si svolge in Italia, è soggetto alla legge italiana, ai sensi dell'art. 12 legge 31-5-1995 n. 218, è invalida la procura e conseguentemente, per il collegamento funzionale, anche l'elezione di domicilio in essa contenuta, allorché l'autenticazione della firma non sia avvenuta nelle forme previste dall'art. 2703 cod. civ. (Nella specie, la SC ha rilevato che il notaio si era limitato a verificare i poteri del legale rappresentante della società che aveva conferito la procura, senza attestare che la firma era stata apposta in sua presenza previa identificazione del suo autore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2703, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)