Sez. 1, Sentenza n. 19214 del 30/09/2005 (Rv. 584006 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO | Validità - Condizioni - Rilascio con scrittura privata - Autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale - Necessità - Equipollenza del visto dell'autorità consolare - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO
La validità della procura rilasciata all'estero dalla parte al proprio difensore, perché la rappresenti in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, è regolata dalla legge processuale italiana, la quale esige, nel caso in cui la procura alle liti sia rilasciata con scrittura privata autenticata, la dichiarazione di un pubblico ufficiale che l'atto è stato sottoscritto in sua presenza; tale dichiarazione, in cui si sostanzia l'autenticazione della firma, può essere rilasciata anche dall'autorità consolare italiana, titolare di competenze notarili ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, ma non è utilmente surrogabile dal mero visto che il console si sia limitato ad apporre in calce all'atto, in quanto tale visto produce il limitato effetto di conferire certezza alla data del documento, ma non anche all'identità di chi lo ha sottoscritto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12, Cod. Civ. art. 2703, DPR 05/01/1967 num. 200 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)