Sez. L, Sentenza n. 6409 del 09/06/1993 (Rv. 482719 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso - Per giustificato motivo - Obiettivo | Assenza del lavoro per carcerazione del prestatore per motivo estraneo al rapporto - Rilevanza - Accertamento - Criteri - Riferimento al periodo di comporto per malattia - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso - Per giustificato motivo - Obiettivo
L'assenza dal lavoro dovuta a carcerazione del prestatore per motivo estraneo al rapporto può dar luogo a licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione (art. 1464 cod. civ.) ossia per giustificato motivo oggettivo (art. 3 legge n. 604 del 1966), che il giudice di merito deve apprezzare tenendo conto non solo delle dimensioni dell'impresa e della possibilità di sostituire il lavoratore assente senza nuove assunzioni ma anche della durata della carcerazione prevedibile al momento del licenziamento, in relazione all'imputazione mossa, alla fase in cui si trova il procedimento penale, nonché della funzione preventiva o espiativa della detenzione, senza che ai fini della determinazione della durata massima dell'assenza tollerabile dal datore di lavoro possa comunque farsi riferimento al periodo di comporto per malattia, fissato per la tutela del diritto alla salute.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)