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Sez. 1, Ordinanza n. 1604 del 29/10/1974 Cc. (dep. 06/10/1975) Rv. 130838 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITA (QUESTIONI DI) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ANNULLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130838-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITA (QUESTIONI DI) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ANNULLAMENTO - ESCLUSIONE.*

Il giudice di appello, non avendo Competenza di legittimita (che e esclusiva della Corte di Cassazione), quando riscontri difetto di motivazione nella sentenza del primo giudice deve procedere oltre nel giudizio, supplendo, con la propria pronuncia, alle riscontrate deficienze ed astenendosi dal pronunciare l'annullamento della sentenza impugnata che e previsto, dall'art 522 cod proc pen, soltanto per i casi tassativamente indicati, fra i quali non rientra quello in questione. Cio in dipendenza del diverso trattamento che il medesimo caso subisce in appello ed in Cassazione, derivante dalla regola - vigente per il giudizio di appello - della inseparabilita tra giudizio rescindente e rescissorio, escluse le figure, tassativamente determinate, di nullita di cui agli articoli 445 e 185 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)