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Sez. 5, Sentenza n. 8290 del 23/05/1985 Ud. (dep. 02/10/1985) Rv. 170500 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONI DI) - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - POTERE DI ANNULLAMENTO - IPOTESI - INDIVIDUAZIONE - DIFETTO O VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA PRIMA SENTENZA - RIMEDI.*
Stato
decisa il 1985-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170500-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - NULLITÀ (QUESTIONI DI) - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - IN GENERE - POTERE DI ANNULLAMENTO - IPOTESI - INDIVIDUAZIONE - DIFETTO O VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA PRIMA SENTENZA - RIMEDI.*

Nel giudizio di appello, l'effetto rescissorio è eccezionalmente riconosciuto nel caso di condanna per reato o circostanza non contestata e nell'ipotesi in cui il primo giudice sia incorso in qualcuna delle nullità previste dall'art. 185 cod. proc. pen. quindi, di fronte ad un vizio di motivazione, il giudice della impugnazione può sostituire, integrare, modificare la motivazione, sempre nel rispetto del principio della devoluzione, e, quindi, può confermare o riformare la sentenza, e non annullarla. (V mass n 161169, ed ivi citate; (Conf mass n 168433; (Conf mass n 130838).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 522 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)