Sez. L, Sentenza n. 869 del 06/02/1985 (Rv. 439051 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI MALATTIA - CALCOLO - INCIDENZA DELLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER LAVORO NOTTURNO COMPRESO IN REGOLARI TURNI PERIODICI - CONDIZIONI - ELEMENTO NORMALE E COSTANTE DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA DOVUTA AL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ DI MALATTIA - CALCOLO - INCIDENZA DELLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER LAVORO NOTTURNO COMPRESO IN REGOLARI TURNI PERIODICI - CONDIZIONI - ELEMENTO NORMALE E COSTANTE DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA DOVUTA AL LAVORATORE.*
Stante l'inesistenza di un concetto di retribuzione identico per tutti gli istituti del rapporto di lavoro nonché di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione medesima, il giudice del merito, nell'interpretare la disciplina collettiva - espressamente richiamata dall'art. 2110 cod. civ. - in tema di trattamento economico spettante al lavoratore assente per malattia o infortunio, può ritenere, con apprezzamento di fatto congruamente e logicamente motivato, che la maggiorazione del lavoro notturno compreso in regolari turni periodici non abbia carattere accidentale, facendo invece parte della retribuzione globale di fatto (cioè dell'insieme di emolumenti principali ed accessori, normali e costanti corrisposti in concreto al lavoratore), ove rilevi che, rispetto alla detta prestazione lavorativa, caratterizzata nel suo insieme da una periodica e regolare alternanza di lavoro diurno e notturno secondo un piano prestabilito dall'imprenditore, tale maggiorazione costituisce un elemento normale e costante della retribuzione complessiva dovuta al lavoratore, con la conseguenza che la maggiorazione stessa deve essere tenuta presente ai fini della Determinazione della retribuzione globale assicurata, ai sensi dell'art. 19 del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per le aziende metalmeccaniche private, all'operaio assente per malattia o infortunio. (V 1075/84, mass n 433232; (V 1584/83, mass n 426420).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 01/05/1976 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)