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Sez. L, Sentenza n. 1584 del 03/03/1983 (Rv. 426420 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE RELATIVA - MISURA INFERIORE A QUELLA COMPLESSIVA IN CONCRETO CORRISPOSTA DURANTE L'ANNO - PATTUIZIONE INDIVIDUALE O COLLETTIVA RELATIVA - NULLITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO NELLA RETRIBUZIONE DOVUTA NEL PERIODO FERIALE.*
Stato
decisa il 1983-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426420-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE RELATIVA - MISURA INFERIORE A QUELLA COMPLESSIVA IN CONCRETO CORRISPOSTA DURANTE L'ANNO - PATTUIZIONE INDIVIDUALE O COLLETTIVA RELATIVA - NULLITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO NELLA RETRIBUZIONE DOVUTA NEL PERIODO FERIALE.*

A norma dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione, che stabilisce che il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite (conforme l'art. 2109 cod. civ.) e non può rinunziarvi, durante il periodo feriale al lavoratore spetta lo stesso trattamento economico di quando egli presta la sua opera e come se effettivamente la prestasse. È, pertanto, invalida ogni pattuizione individuale e collettiva che, in contrasto con il precetto costituzionale, stabilisce che, nel periodo in cui usufruisce delle ferie annuali, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione inferiore a quella complessiva in concreto normalmente corrispostagli durante l'anno. (nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice del merito avesse affermato la computabilità della maggiorazione per lavoro notturno compreso in regolari turni periodici nella retribuzione dovuta nel periodo feriale).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)