diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7924 del 09/06/2000 (Rv. 537475 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Determinazione del periodo di comporto da parte della contrattazione collettiva - Malattia successiva ad infortunio sul lavoro - Configurazione come malattia comune - Ammissibilità - Fattispecie relativa al c.c.n.l. 14 ottobre 1990 per il settore industriale.
Stato
decisa il 2000-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537475-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

In caso di infortunio sul lavoro, la legge rimette alle parti collettive la determinazione dei termini di conservazione del posto di lavoro nel periodo successivo all'infortunio (art. 2110 cod. civ.); pertanto, è legittima la previsione contrattuale (nella specie, art. 18 e 19 c.c.n.l. 14 ottobre 1990 per il settore industriale) che, ai fini del comporto, consideri come malattia "comune" un periodo di malattia da infortunio sul lavoro, successivo alla certificazione di avvenuta guarigione clinica dall'infortunio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 14/10/1990 num. 18, Contr. Coll. 14/10/1990 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)