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Sez. L, Sentenza n. 5509 del 04/06/1998 (Rv. 516086 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in caso di assenza per malattia - Periodo successivo alla malattia necessario per la ripresa funzionale e la guarigione clinica - Computabilità.
Stato
decisa il 1998-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516086-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

Ai fini della legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto assume rilevanza anche l'assenza successiva alla malattia vera e propria, determinata dalla necessità per il lavoratore, ancora del tutto inidoneo alla ripresa dell'attività lavorativa, di un periodo necessario per il recupero della funzionalità e per la totale guarigione clinica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)