Sez. L, Sentenza n. 5509 del 04/06/1998 (Rv. 516086 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in caso di assenza per malattia - Periodo successivo alla malattia necessario per la ripresa funzionale e la guarigione clinica - Computabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
Ai fini della legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto assume rilevanza anche l'assenza successiva alla malattia vera e propria, determinata dalla necessità per il lavoratore, ancora del tutto inidoneo alla ripresa dell'attività lavorativa, di un periodo necessario per il recupero della funzionalità e per la totale guarigione clinica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)