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Sez. U - , Sentenza n. 30650 del 03/11/2023 (Rv. 669157 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Giudizio disciplinare e giudizio penale - Sospensione facoltativa del procedimento disciplinare - Presupposto - Indispensabile acquisizione dal processo penale di elementi di prova - Insindacabilità nel giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 2023-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669157-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l'effetto, subordina l'operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile - secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità - acquisire elementi di prova del processo penale.

Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 54, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)