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Sez. U - , Sentenza n. 7336 del 16/03/2021 (Rv. 660854 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Giudizio disciplinare e giudizio penale - Stessi fatti - Disciplina introdotta dall'art. 54 l. n. 247 del 2012 - Sospensione necessaria del procedimento disciplinare - Esclusione - Sospensione facoltativa - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660854-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, l'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra tale procedimento e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, dovendo pertanto escludersi la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, anche se, in via di eccezione, può essere disposta una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, qualora il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 54, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)