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Sez. 2, Ordinanza n. 30129 del 22/11/2024 (Rv. 673142-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Esame di questioni non specificamente dedotte nei motivi ma in rapporto di diretta connessione con questi - Ammissibilità - Condizioni - Violazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673142-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

L'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico; in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui la censura in ordine alla necessità della querela di falso per contestare l'affermazione del pubblico ufficiale verbalizzante circa la buona visibilità dell'autovelox, non era idonea ad introdurre in appello il tema dell'assolvimento all'onere probatorio della non visibilità dell'apparecchiatura).

Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)