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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9202 del 13/04/2018 (Rv. 648592 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | - Esame di questioni non specificamente dedotte nei motivi ma in rapporto di diretta connessione con questi - Ammissibilità - Condizioni - Violazione del principio "tantum devolutum quantum appellatum" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648592-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non "espressamente censurato" dal motivo d'appello il profilo inerente la quantificazione dell'indennizzo dovuto per polizza vita, nonostante la prospettata non debenza fosse argomentata non dall'insussistenza o dall'estinzione dell'obbligo contrattuale bensì da considerazioni legate proprio ai criteri di calcolo del dovuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)