Sez. 3, Sentenza n. 4895 del 30/07/1986 (Rv. 447591 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - CRITERI - RIFERIMENTO AGLI INDICI EX R.D. N. 1403 DEL 1922 - AMMISSIBILITÀ - FACOLTÀ DI DISCOSTARSI DAGLI INDICI RICHIAMATI - DIVIETO - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - CRITERI - RIFERIMENTO AGLI INDICI EX R.D. N. 1403 DEL 1922 - AMMISSIBILITÀ - FACOLTÀ DI DISCOSTARSI DAGLI INDICI RICHIAMATI - DIVIETO - LIMITI.*
Il giudice del merito, nel liquidare un danno alla persona proiettato nel futuro, può scegliere il criterio che ritiene più idoneo in relazione al caso concreto, sì da rapportare la entità del risarcimento al grado del pregiudizio effettivo. Tra i vari criteri possono essere adottati anche gli indici contenuti nel d.P.R. n. 1403 del 1922 (concernente le tariffe per la Costituzione delle rendite vitalizie della cassa nazionale per le assicurazioni sociali) ma, una volta che sia fatto ad essi riferimento, non è legittimo discostarsene senza fornire adeguata motivazione. (V 3546/78, mass n 393045).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)