Sez. 3, Sentenza n. 3546 del 13/07/1978 (Rv. 393045 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - DI PERSONA NON ANCORA GIUNTA ALLA PIENA CAPACITA LAVORATIVA - RIVALUTAZIONE RIFERITA AD OPINABILI OSCILLAZIONI FUTURE DEL POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA - ESCLUSIONE - REINTEGRAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DANNEGGIATO - INDICE DI SVILIMENTO GIA VERIFICATOSI TRA IL MOMENTO DI DECORRENZA DEL DIRITTO E QUELLO DELLA LIQUIDAZIONE - RILEVANZA - CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO ANNUO - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - DI PERSONA NON ANCORA GIUNTA ALLA PIENA CAPACITA LAVORATIVA - RIVALUTAZIONE RIFERITA AD OPINABILI OSCILLAZIONI FUTURE DEL POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA - ESCLUSIONE - REINTEGRAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DANNEGGIATO - INDICE DI SVILIMENTO GIA VERIFICATOSI TRA IL MOMENTO DI DECORRENZA DEL DIRITTO E QUELLO DELLA LIQUIDAZIONE - RILEVANZA - CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO ANNUO - CRITERI.*
In materia di Determinazione del danno da invalidita permanente, che colpisca una persona non ancora giunta alla piena capacita lavorativa, seppure si deve escludere una rivalutazione che tenga conto di opinabili oscillazioni future del potere di acquisto della moneta, si deve tener conto, al fine della reintegrazione del patrimonio del danneggiato, dell'indice di svilimento gia verificatosi tra il momento al quale la liquidazione va rapportata ed il momento nel quale la liquidazione stessa viene concretamente attuata. A questo scopo, il giudice di appello o di rinvio deve determinare autonomamente il reddito complessivo annuo con riferimento alla situazione nel momento della pronuncia della sentenza per applicare poi l'indice di capitalizzazione di cui al RD 9 ottobre 1923 n 1403, oppure puo utilizzare il reddito complessivo annuo determinato dal giudice di primo grado, tenendo conto della svalutazione monetaria verificatasi tra detta epoca ed il momento della nuova liquidazione. (V 93/75, mass n 373257; (V 1797/71, mass n 352305; (V 896/71, mass n 350794).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)