Sez. U, Sentenza n. 490 del 21/02/1974 (Rv. 368223 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - MOMENTI DI COLLEGAMENTO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - MOMENTI DI COLLEGAMENTO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.*
I momenti di collegamento in base ai quali puo essere affermata la giurisdizione italiana rispetto allo straniero (nella specie, art 4 n 2 cod proc civ), implicando il riferimento a concetti giuridici, debbono essere considerati ed interpretati alla stregua del significato che le locuzioni usate per indicare i detti momenti di collegamento assumono nell'ordinamento giuridico italiano, che tali momenti fissa e definisce in base a propri concetti giuridici. (V 1890'67, mass n 328822).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)