Sez. U, Sentenza n. 1890 del 21/07/1967 (Rv. 328822 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - MOMENTI DI COLLEGAMENTO - LUOGO IN CUI E SORTA O DEVE ESEGUIRSI L'OBBLIGAZIONE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - MOMENTI DI COLLEGAMENTO - LUOGO IN CUI E SORTA O DEVE ESEGUIRSI L'OBBLIGAZIONE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.*
I momenti di collegamento, alternativamente previsti dall'art. 4 n.2, cod.proc.civ.- secondo cui lo straniero puo essere convenuto davanti ai giudici dello stato, se la domanda riguarda obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi - implicando il ricorso a concetti giuridici, devono essere determinati alla stregua del significato e della portata che ai predetti criteri vanno attribuiti in base all'ordinamento giuridico italiano - cio in applicazione del principio, secondo cui i criteri giuridici adoperati in un determinato ordinamento per stabilire i momenti di collegamento della giurisdizione dello stato al quale l'ordinamento appartiene sono da intendere e da utilizzare nello stesso significato che a quei criteri deve essere attribuito in base alle altre norme facenti parte dello stesso ordinamento, salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme poste in tema di giurisdizione. (Conf. 2940-66, 1324-66, 66-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)