Sez. U, Sentenza n. 6129 del 19/10/1983 (Rv. 430922 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO IN PRIMO GRADO - PRONUNCIA DELLA SENTENZA MEDIANTE LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - APPELLO - PROPOSIZIONE - FORME.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO DOPO LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO IN PRIMO GRADO - PRONUNCIA DELLA SENTENZA MEDIANTE LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - APPELLO - PROPOSIZIONE - FORME.*
Qualora il nuovo rito delle controversie di lavoro sia entrato in vigore dopo la rimessione della causa al collegio in primo grado, la pronuncia della sentenza nell'udienza di discussione, mediante lettura del dispositivo, evidenzia inequivocamente l'adozione da parte del primo giudice di detto rito, e ne impone conseguentemente l'applicazione anche per la proposizione del gravame. Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile l'appello che sia stato proposto contro tale sentenza, anziché con ricorso da depositarsi entro trenta giorni, con citazione depositata dopo detto termine, e quindi insuscettibile di conversione, mentre resta irrilevante, vertendosi in materia di decadenza sancita da norma di ordine pubblico, l'eventuale successiva accettazione del contraddittorio da parte del controinteressato. (V 5919/82, mass n 423679).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)