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Sez. U, Sentenza n. 5919 del 10/11/1982 (Rv. 423679 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - RICORSO IN APPELLO - CONTROVERSIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO CON CITAZIONE ANZICHÉ CON RICORSO - AMMISSIBILITÀ - DEPOSITO IN CANCELLERIA NEI TERMINI EX ARTT. 325 E 327 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CAMBIAMENTO DEL RITO IN APPELLO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423679-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - RICORSO IN APPELLO - CONTROVERSIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO - PROPOSIZIONE DELL'APPELLO CON CITAZIONE ANZICHÉ CON RICORSO - AMMISSIBILITÀ - DEPOSITO IN CANCELLERIA NEI TERMINI EX ARTT. 325 E 327 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CAMBIAMENTO DEL RITO IN APPELLO - OBBLIGATORIETÀ.*

Con riguardo a controversia agraria instaurata con il rito ordinario, la sopravvenienza della legge 11 agosto 1973 n. 533, che assoggetta la controversia medesima al nuovo rito delle cause di lavoro, comporta il dovere, per il giudice di primo grado e per il giudice d'appello (artt. 426, 427 e 439, nuovo testo, cod. proc. civ.) di provvedere al cambiamento del rito stesso, ma non autorizza nessuna iniziativa della parte in tal senso, nemmeno in Sede di proposizione dell'atto di gravame. Pertanto, ove detta causa sia stata trattata e definita in primo grado con il rito ordinario, l'atto di appello va proposto con citazione ad udienza fissa, da notificarsi nei termini di cui agli artt. 325 - 327 cod. proc. civ., e non con ricorso al giudice "ad quem" da depositarsi nel termine di cui all'art. 434 (nuovo testo) cod. proc. civ.. (Conf 1777/82, mass n 419630; (Conf 5717/81, mass n 416411; (Conf 5666/81, mass n 416362; (contra 2654/81, mass n 413437; (contra 5734/80, mass n 409572; (contra 5109/80, mass n 408971).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)