Sez. 1, Sentenza n. 187 del 21/01/1985 (Rv. 438408 - 01)
ENTI PUBBLICI - ORGANI - RAPPRESENTATIVI - POTERI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO O PROPOSIZIONE DI IMPUGNAZIONE - ENTI PUBBLICI - NON TERRITORIALI - NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - LIMITI - APPELLO PROPOSTO DALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA (E.S.A.C.) - NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
ENTI PUBBLICI - ORGANI - RAPPRESENTATIVI - POTERI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO O PROPOSIZIONE DI IMPUGNAZIONE - ENTI PUBBLICI - NON TERRITORIALI - NECESSITÀ DI AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - LIMITI - APPELLO PROPOSTO DALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA CALABRIA (E.S.A.C.) - NECESSITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE - ESCLUSIONE.*
Affinché un ente pubblico non territoriale possa stare in giudizio o proporre impugnazione, in persona del proprio organo rappresentativo, la necessità di un'autorizzazione del consiglio di amministrazione, in Mancanza di un principio generale analogo a quello cui sono soggetti gli enti territoriali, può essere affermata solo in presenza di una specifica norma. Pertanto, con riguardo ad atto di appello proposto dall'ente di sviluppo agricolo della Calabria (ESAC), avverso sentenza recante condanna al pagamento di una somma di denaro, deve escludersi la suddetta esigenza di autorizzazione del consiglio di amministrazione, tenendo conto che questa è contemplata solo per gli Atti di straordinaria amministrazione (art. 14 lett. F della legge regionale 14 dicembre 1978 n. 28), e che fra tali Atti non può includersi un gravame rivolto a finalità meramente conservative del patrimonio dell'ente. (V 245/80, mass n 403636).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 14/12/1978 num. 28 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)