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Sez. L, Sentenza n. 6194 del 02/06/1995 (Rv. 492636 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Società cooperativa a.r.l. - Attribuzione per statuto al presidente del consiglio di amministrazione della rappresentanza legale ed al consiglio stesso della facoltà di deliberare sulla nomina di procuratori "ad lites" - Procura conferita dal presidente - Validità.
Stato
decisa il 1995-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492636-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

La disciplina della legittimazione degli organi rappresentativi di una persona giuridica privata a stare in giudizio, in assenza di una norma di carattere generale che, a differenza di quanto avviene per gli enti pubblici di carattere territoriale, stabilisca la necessità che il singolo organo rappresentativo sia al fine di cui sopra autorizzato dal proprio organo deliberativo (consiglio di amministrazione od altro organo simile) è rimessa alle specifiche disposizioni di legge e di statuto. Pertanto poiché l'art. 2384 cod. civ., applicabile alle società di capitali nonché alle società cooperative, dispone che gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo, qualora lo statuto di una società cooperativa a.r.l., direttamente esaminabile in sede di legittimità ove venga denunziato un vizio "in procedendo" (quale, nella specie, la carenza, di legittimazione processuale del difensore della società, nominato dal presidente della stessa senza delibera a stare in giudizio da parte del consiglio d'amministrazione) attribuisca al presidente del consiglio di amministrazione della società la rappresentanza legale di questa senza prevedere alcuna autorizzazione da parte dello stesso consiglio e disponga altresì che a quest'ultimo spetti di deliberare sulla nomina di procuratori "ad lites" o "ad negotia", la procura conferita dal presidente del consiglio di amministrazione è valida ancorché non preceduta da alcuna delibera del consiglio stesso, la quale nella suddetta ipotesi non ha la funzione di integrare i poteri del presidente ma solo quella di giustificare la spesa inerente all'incarico professionale, talché la sua esistenza o la sua inesistenza ha valore puramente interno all'ordinamento societario senza minimamente influire sulla costituzione del rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)