Sez. 1, Sentenza n. 1321 del 17/03/1989 (Rv. 462174 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO DI INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - ISTITUTO DI CREDITO - CESSIONI PROGRAMMATE IN SEDE PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO DI INSOLVENZA - ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO - IN GENERE - ISTITUTO DI CREDITO - CESSIONI PROGRAMMATE IN SEDE PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IRRILEVANZA.*
Lo stato d'insolvenza di un istituto di credito in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi ed agli effetti degli artt. 202 e 203 della legge fallimentare, non può essere escluso in relazione a sovvenzioni ed operazioni, che siano indirizzate, tramite cessione da parte degli organi liquidatori di tutte le attività e passività ad un'altra banca (nella specie, dal Banco ambrosiano in favore del nuovo Banco ambrosiano), a tutelare i depositanti e gli interessi complessivi del sistema creditizio, atteso che tali operazioni, ancorché programmate - in Sede di precedente fase di amministrazione straordinaria dell'istituto - prima dell'apertura della liquidazione, si ricollegano funzionalmente alla liquidazione medesima e mirano a salvare non già l'impresa, ma la sua azienda, inserendola in un'impresa distinta ed autonoma, previa cessazione di quella insolvente. (V 3615/78, mass n 393122; (V 3615/78, mass n 393121).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 203 CORTE COST., Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)