Sez. 1, Sentenza n. 3615 del 21/07/1978 (Rv. 393121 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO DI INSOLVENZA - IN GENERE - NOZIONE - ACCOLLO O ALTRO IMPEGNO DI UN TERZO ASSUNTORE DELLE PASSIVITA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO DI INSOLVENZA - IN GENERE - NOZIONE - ACCOLLO O ALTRO IMPEGNO DI UN TERZO ASSUNTORE DELLE PASSIVITA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Lo stato d'insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, giustificativo della dichiarazione giudiziale di cui agli artt 195 e 202 della legge fallimentare, ricorre ove l'impresa medesima non sia obiettivamente in grado di fronteggiare regolarmente e con mezzi normali le sue obbligazioni, senza alterare lo svolgimento fisiologico della propria attivita. Pertanto, l'esistenza di un accollo, o di altro impegno in forza del quale un terzo abbia assunto le passivita di quell'impresa, non e idoneo a far escludere detto stato d'insolvenza, qualora non si traduca in erogazioni effettive e tali da porla in grado di soddisfare le posizioni creditorie nei termini indicati. (V 4228/74, mass n 372901).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)