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Sez. 1, Sentenza n. 6318 del 06/12/1995 Cc. (dep. 01/02/1996) Rv. 203751 - 01

Reato - Reato continuato - In genere | Indulto - Revoca per condanna nel quinquennio relativa a reato continuato - Riferimento alla pena complessivamente inflitta - Esclusione - Scindibilità del reato continuato con riferimento ai reati commessi prima e dopo l'entrata in vigore del provvedimento di clemenza - Necessità.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203751-01

Reato - Reato continuato - In genere

La configurazione del reato continuato come reato unico deve essere esclusa allorché la "fictio juris" comporti conseguenze sfavorevoli all'imputato o al condannato, atteso che la continuazione è un istituto ispirato al "favor rei", salvo le eccezioni stabilite dalla legge; pertanto, in tema di revoca dell'indulto condizionato, qualora sia stata erogata un'unica condanna in ordine a più delitti unificati dal vincolo della continuazione, compiuti prima e dopo la data di entrata in vigore del decreto di clemenza (nella specie, d.p.r. 16 dicembre 1986, n. 865), il giudice dell'esecuzione deve chiarire la portata del giudicato ed individuare, nell'ambito dei plurimi episodi unificati, quello più grave e la pena per esso inflitta: e se per nessuno dei fatti delittuosi commessi successivamente alla data suddetta dovesse ritenersi inflitta una pena detentiva che non raggiunga il limite previsto per la revoca, il concesso indulto non sarebbe comunque revocabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 865 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)