Sez. 1, Sentenza n. 6396 del 14/11/1997 Cc. (dep. 11/12/1997) Rv. 209003 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | D.P.R. 22 dicembre 1990 n.394 - Commissione, nei termini, di reato punibile con pena che, nel minimo, determinerebbe la revoca del beneficio - Inflizione, in concreto.per detto reato, a titolo di aumento per continuazione con altri, di una pena inferiore - Inoperatività della revoca - Esclusione.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI
In tema di indulto (nella specie applicato ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1990 n.394), ove nel termine previsto sia commesso un reato punibile, di per sè, nel minimo, con pena comportante la revoca del beneficio, quest'ultima opera pur quando, essendosi affermata la continuazione fra il detto reato ed altri commessi in precedenza, fra i quali è stata individuata la violazione più grave, l'aumento di pena per il reato suscettibile di dar luogo alla revoca sia stato quantificato in misura inferiore a quella indicata dalla legge per l'operatività della revoca stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)