Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 4 aprile 1968, causa 27/67
Epigrafe
Nel procedimento 27-67
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato C.E.E. dal Finanzgericht di Monaco nella causa dinanzi ad esso pendente tra la
FINK-FRUCHT GMBH, DI FRANCOFORTE SUL MENO,
e
HAUPTZOLLAMT MÜNCHEN-LANDESBERGERSTRaße
domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 95 del trattato C.E.E.
LA CORTE,
composta dai signori :
R. Lecourt, presidente,
A. M. Donner e W. Strauß (relatore), presidenti di Sezione,
A. Trabucchi, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars e P. Pescatore, giudici,
avvocato generale: J. Gand,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › 1. La controversia
paragrafo 1
Il 5 luglio 1966 la Fink-Frucht GmbH sdoganava una partita di merci, comprendente fra l'altro peperoni provenienti dall'Italia. L'ufficio doganale competente applicava la tassa di conguaglio in ragione del 2,5 %.
paragrafo 2
La Fink-Frucht adiva il Finanzgericht di Monaco assumendo che le norme applicate alla fattispecie sono incompatibili con l'articolo 95 del trattato C.E.E.
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › 2. Oggetto dell'ordinanza di rinvio e considerazioni del giudice proponente
paragrafo 1
A — Il Finanzgericht di Monaco, con ordinanza del 12 luglio 1967, deferiva a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali :
«1o Se l'articolo 95, n. 1, del trattato C.E.E.
a) Vieti semplicemente le discriminazioni in materia di tributi applicati alle merci provenienti dagli altri Stati membri oppure
b) Consenta di applicare la tassa di conguaglio solo qualora vi siano sul mercato prodotti nazionali similari colpiti, direttamente o indirettamente, dall'imposta sull'entrata, con la conseguenza che la tassa di conguaglio è vietata, se le merci importate non sono in concorrenza su quel mercato con prodotti similari o sostituibili.
c) In subordine, se in caso affermativo la tassa di conguaglio debba considerarsi una misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative, ai sensi dell'articolo 30 del trattato C.E.E.
2o Come si debba interpretare la nozione di prodotti similari, di cui all'articolo 95, 1o comma, e quali limiti si debbano stabilire nei confronti delle merci di cui al 2o comma.
3o Se l'articolo 95, 2o comma, abbia efficacia immediata e attribuisca ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare.
4o Come si debba interpretare la nozione di “imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni” di cui all'articolo 95, 2o comma, ed in particolare
a) Se il termine “intese” significhi che i prodotti nazionali, in concorrenza anche indiretta con le merci importate, devono godere di una certa protezione grazie ad un'imposta, anche minima, oppure questa debba far aumentare il prezzo dei prodotti importati in misura tale da far preferire ai consumatori i prodotti nazionali.
b) Quali prodotti siano disciplinati dall'articolo 95, 2o comma, e quali siano i criteri per stabilire se la protezione indiretta sussiste (caratteristiche comuni, impieghi comuni, utilità uguale) o meno (diversità fondamentali di gusto o notevoli differenze di prezzo).
c) Quale sia l'atteggiamento da assumere nei confronti delle merci importate aventi più possibilità di impiego.
5o Se l'articolo 95, 2o comma, vieti qualunque imposizione oppure — come il 1o comma — vieti soltanto di riscuotere sulle merci importate tributi più elevati di quelli che colpiscono le merci nazionali concorrenti.»
paragrafo 2
B — Il giudice proponente rileva fra l'altro che :
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › 2. Oggetto dell'ordinanza di rinvio e considerazioni del giudice proponente › Sulla prima questione
paragrafo 1
Il Finanzgericht si richiama ai diversi punti di vista sostenuti dalla dottrina a questo proposito.
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › 2. Oggetto dell'ordinanza di rinvio e considerazioni del giudice proponente › Sulla seconda questione
paragrafo 1
L'applicazione della nozione «prodotti similari» nella singola fattispecie dipende anche dalla situazione contingente, ma si avrebbe incertezza giuridica se non venissero stabiliti alcuni criteri generali che possano servire da direttiva ai giudici nazionali e, eventualmente, ai periti. La delimitazione delle caratteristiche dei prodotti contemplati nel 1o e, rispettivamente, nel 2o comma dell'articolo 95, è particolarmente necessaria qualora si dia risposta affermativa alla prima alternativa della quinta questione.
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › 2. Oggetto dell'ordinanza di rinvio e considerazioni del giudice proponente › Sulla terza questione
paragrafo 1
La sentenza 57-65 (Raccolta XII-1966, pagg. 219 e segg.) ha solo dichiarato che il primo comma dell'articolo 95 attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi.
paragrafo 2
La questione del se un'imposta sia intesa a proteggere indirettamente altre produzioni ha piuttosto indole politico-fiscale. Il tenore letterale dell'articolo 95, 2o comma, per di più, non è sufficientemente esplicito e completo per consentire alle autorità nazionali ed ai giudici dei singoli paesi di applicarlo direttamente.
paragrafo 3
La presente questione appare giustificata specialmente nel caso che sia necessaria una netta distinzione tra i gruppi di merci di cui al 1o comma e quelli di cui al 2o comma (cfr. questioni 2 e 5).
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › 2. Oggetto dell'ordinanza di rinvio e considerazioni del giudice proponente › Sulla quarta questione
paragrafo 1
La nozione giuridica ivi contenuta può sotto un aspetto essere intesa nel senso ch'essa entra in gioco anche se i prodotti comparabili si distinguono decisamente per le loro caratteristiche, per le loro possibilità d'impiego oggettive oppure per le abitudini soggettive dei consumatori, cosicché il compratore acquisterebbe il prodotto interno solo se il prodotto importato dovesse diventare molto più caro. D'altro canto, la nozione si può anche interpretare nel senso che mira ad uno «stretto rapporto di concorrenza», cioè presume che una minima variazione del prezzo possa indurre l'acquirente ad acquistare altri prodotti.
SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti › 2. Oggetto dell'ordinanza di rinvio e considerazioni del giudice proponente › Sulla quinta questione
paragrafo 1
Il tenore del 2o comma dell'articolo 95 sembra vietare, non solo le imposizioni eccessive, ma tutte le imposizioni interne. Alcuni esponenti della dottrina sostengono questa tesi, mentre altri ritengono che ciò valga solo per il 1o comma dell'articolo 95.
SENTENZA › IN FATTO › II — Il procedimento
paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio è giunta nella cancelleria di questa Corte il 24 luglio 1967.
paragrafo 2
Hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia, ed osservazioni orali, alle udienze del 5, 6 e 7 dicembre 1967, il governo della Repubblica federale di Germania, la Commissione delle Comunità europee e la Fink-Frucht.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 25 gennaio 1968.
paragrafo 4
La Fink-Frucht è rappresentata dagli avvocati dottori Ditges e Ehle, del Foro di Colonia. Il governo della Repubblica federale di Germania è rappresentato dai consiglieri ministeriali dottori Everling e Hahnfeld e dal consigliere d'appello dott. Bülow. La Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico dott. Thiesing.
SENTENZA › IN FATTO › III — Compendio delle osservazioni presentate in corso di causa › Sulla prima questione
paragrafo 1
A — La Fink-Frucht ritiene che dalla questione specifica scaturisca quella più generale del se l'applicazione d'imposizioni, all'importazione di merci che non fanno concorrenza ai prodotti interni, sia disciplinata da qualche norma del trattato.
La tassa di conguaglio ha soltanto lo scopo di compensare l'onere comparabile gravante sui prodotti interni. Poiché i prodotti ortofrutticoli in Germania sono esenti dall'imposta sull'entrata, si deve a priori effettuare la compensazione solo dei tributi gravanti indirettamente. Se sul mercato non vi sono prodotti comparabili, la tassa di conguaglio non ha alcuna ragione d'essere, in quanto non può avere scopo né effetto compensativo. Se in questo caso il trattato non è applicabile, gli Stati membri possono imporre tributi di qualunque entità, ma poiché ciò sarebbe in contrasto con gli scopi della Comunità, ci si può soltanto chiedere quali divieti del trattato vadano applicati.
È indubbio che l'articolo 95, 1o comma, sancisce un divieto di discriminazione. È invece dubbio se il medesimo contenga inoltre un'autorizzazione, dalla quale si dovrebbe desumere, a contrario, che i prodotti che non fanno concorrenza ai prodotti nazionali non possono essere tassati; questa tesi avrebbe le sue buone giustificazioni.
Inoltre è possibile sostenere che l'articolo 95 impone di riservare lo stesso trattamento ai prodotti nazionali e a quelli stranieri e se non vi è alcun prodotto nazionale comparabile, il regime da applicare alle merci importate è lo stesso che verrebbe applicato al prodotto nazionale comparabile se ve ne fosse. Se tale prodotto — come si verifica nella fattispecie — non è soggetto direttamente all'imposta sull'entrata, la tassa di conguaglio può essere applicata, ma solo per una cifra pari all'onere indiretto che graverebbe sul prodotto interno comparabile.
Nessuna delle due tesi può essere accettata incondizionatamente, quindi spetta a questa Corte decidere se vadano applicati i divieti dell'articolo 95 oppure quelli degli articoli 12, 13 e 17 del trattato C.E.E.
paragrafo 2
B — Quanto alla questione 1, c), la Fink-Frucht ritiene che, per motivi di logica, si debba innanzitutto stabilire se la tassa di conguaglio, nei casi del genere di quello in esame, non vada considerata come un dazio o una tassa di effetto equivalente. A suo avviso, essa ha gli stessi effetti dei dazi fiscali, in quanto il suo unico scopo è quello di costituire un cespite per lo Stato. Comunque l'articolo 17 (3) consente agli Stati membri «di sostituire tali dazi con un'imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 95»; è però dubbio se, in forza di tale articolo, nei casi come la fattispecie sia possibile effettuare una sostituzione del genere. Se, prescindendo da ciò, ci si basa sull'articolo 17, le tasse di conguaglio per i prodotti non comparabili andavano abolite entro sei anni dall'entrata in vigore del trattato (articolo 17, n. 4).
Il divieto di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente vale anche per le disposizioni di carattere fiscali che ostacolano gli scambi internazionali, nei casi non disciplinati dalle disposizioni relative ai dazi doganali, alle tasse di effetto equivalente o ai tributi interni. Se alla fattispecie non dovesse venire applicata alcuna di tali disposizioni — cosa del resto poco probabile — potrebbe essere necessario il rifarsi a detto divieto.
Il governo federale ritiene che l'articolo 95, 1o comma, per il suo stesso tenore, sia un divieto applicabile soltanto nei casi ivi previsti. Il 2o comma sarebbe inoltre privo di contenuto se non fossero consentite le tasse di conguaglio sulle merci che non fanno concorrenza ai prodotti nazionali. Là dove il diritto comunitario non fissa dei limiti, il legislatore nazionale conserva piena libertà d'azione.
La disposizione sopramenzionata va considerata in rapporto a numerose disposizioni del trattato, destinate ad evitare che venga falsata al concorrenza tra gli Stati membri (articoli 85 e segg., 92 e segg., 100 e segg.). Secondo il principio — vigente in tutti gli Stati membri — dell'imposizione in base al paese di destinazione, la merce esportata viene sgravata dall'imposta sull'entrata e dalle altre imposizioni indirette riscosse nel paese esportatore (rimborso all'esportazione) ; l'articolo 96 deve garantire che tale sgravio non superi l'onere effettivo. Il paese importatore applica a sua volta al prodotto l'imposta sull'entrata (od altre imposte indirette), il che anzitutto impedisce che la merce importata si venga a trovare in situazione di favore rispetto ai prodotti nazionali con essa concorrenti. Per questo motivo le imposizioni di cui trattasi vengono chiamate generalmente tasse di conguaglio, mentre sarebbe più appropriato chiamarle imposte sull'entrata all'importazione. Dette tasse sono però sempre state applicate a tutti i prodotti in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla compensazione dell'onere gravante sui prodotti interni.
L'articolo 17, n. 3, del trattato conferma quanto detto fin qui. I dazi fiscali normalmente sono applicati a prodotti non fabbricati nel paese. Detta norma, consentendo di trasformare tali dazi doganali in tributi interni, ammette automaticamente che i tributi stessi non hanno «effetto equivalente ai dazi doganali». La disposizione inoltre obbliga a concludere che l'articolo 95 non vieta di applicare tributi all'importazione di prodotti che non fanno concorrenza ai prodotti interni, poiché altrimenti essa sarebbe praticamente priva di contenuto, dato che proprio l'insussistenza di una simile concorrenza è caratteristica dei prodotti colpiti dai dazi fiscali.
Il trattato fa una chiara distinzione tra dazi doganali e tributi, da un lato, e restrizioni quantitative, dall'altro. I tributi quindi per nessun motivo possono venire considerati restrizioni quantitative.
La Commissione, d'accordo in sostanza col governo federale, e per gli stessi motivi, sostiene che l'articolo 95 non è applicabile ai prodotti che non fanno concorrenza ai prodotti interni e che la tassa di conguaglio applicata ai prodotti similari non è una misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative.
È però possibile che il divieto di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali implichi delle limitazioni; da tale divieto si desume che il legislatore nazionale non può colpire con tasse «esorbitanti» nemmeno i prodotti summenzionati.
SENTENZA › IN FATTO › III — Compendio delle osservazioni presentate in corso di causa › Sulla seconda questione
paragrafo 1
La Fink-Frucht assume che il secondo comma dell'articolo 95 costituisce semplicemente un'integrazione del primo. Una determinazione più esatta della nozione di «prodotti similari» non ha quindi molta importanza, poiché nei casi dubbi è applicabile il secondo comma.
paragrafo 2
Vanno considerati «similari» tutti 1 prodotti «che possono direttamente surrogare una merce», cioè che nella prassi vengono considerati — tenuto conto delle loro caratteristiche oggettive e del loro valore d'impiego — come direttamente sostituibili. Non è necessaria una perfetta identità. Altrimenti il 2o comma dell'articolo 95 acquisterebbe un'importanza superiore a quella che hanno inteso attribuirgli le alte parti contraenti.
paragrafo 3
Secondo il governo federale, lo stesso termine «similarità» implica che i prodotti messi a confronto o sono perfettamente identici o hanno caratteristiche analoghe. Non è necessaria l'uguaglianza della qualità.
paragrafo 4
La Commissione sottolinea che il termine «similare» è molto più ampio di «uguale». Agli effetti della similarità importa innanzitutto che i prodotti, per le loro caratteristiche, la loro natura e la loro qualità, abbiano le stesse possibilità d'impiego. Comunque è difficile dare una soluzione decisamente positiva o negativa alla questione; sono determinanti le opinioni dei consumatori e l'impiego del prodotto nel caso concreto.
paragrafo 5
Così pure e impossibile separare astrattamente le sfere d'applicazione del 1o e del 2o comma dell'articolo 95; le differenze sovente sono molto sfumate. Tale difficoltà non implica però alcun svantaggio, poiché le conseguenze giuridiche di entrambe le disposizioni sono identiche. Scopo del 2o comma è precipuamente quello di eliminare un'obiezione all'applicazione del 1o comma, cioè che i prodotti non sono «similari».
SENTENZA › IN FATTO › III — Compendio delle osservazioni presentate in corso di causa › Sulla terza questione
paragrafo 1
La Fink-Frucht sostiene che il 2o comma dell'articolo 95 integra il primo e quindi il principio dell'efficacia immediata — ammesso finora da questa Corte solo per il 1o comma — vale anche per il secondo.
paragrafo 2
Del resto i presupposti stabiliti da questa Corte per l'efficacia immediata valgono anche per il divieto del 2o comma, poiché questo è completo e giuridicamente autonomo. È irrilevante ch'esso non sia assolutamente cristallino, dato che questa Corte può ovviare a tale inconveniente. Il Finanzgericht di Monaco afferma a torto che la norma rientra nella politica doganale; in effetti essa è destinata soltanto a garantire il principio della parità di trattamento.
paragrafo 3
Infine, la tutela giurisdizionale del singolo non deve dipendere dalla più (2o comma) o meno (1o comma) ampia nozione di sostituibilità fatta propria dai giudici nazionali.
paragrafo 4
Il governo federale ritiene che la soluzione debba essere negativa.
paragrafo 5
Se si assume che ì due primi commi dell articolo 95 devono avere la stessa sorte, è molto più logico negare l'efficacia immediata anche del 1o comma; a questo proposito il governo federale si richiama ai dubbi espressi dal Bundesfinanzhof, circa la giurisprudenza di questa Corte, nella causa 28-67 (decisa con sentenza del 3 aprile 1968).
paragrafo 6
Prescindendo da ciò, entrambi i commi dell'articolo 95 si prestano ad un'interpretazione completamente diversa. Il 2o comma è molto impreciso ed incompleto e non può avere efficacia immediata; gli apprezzamenti che esso implica non possono essere lasciati al giudice nazionale.
paragrafo 7
La Commissione sostiene che la soluzione dev'essere positiva in considerazione della giurisprudenza di questa Corte.
paragrafo 8
Il 2o comma dell'articolo 95 è una disposizione chiara, se per «chiaro» non s'intende «indubitabile». La disposizione non lascia alcun potere discrezionale agli Stati membri, ma definisce soltanto nozioni giuridiche. L'opinione del Finanzgericht, secondo cui rientrerebbe nella politica fiscale, è erronea.
paragrafo 9
L'efficacia immediata di detta disposizione si desume anche dalla difficoltà di separare le sfere d'applicazione del 1o e del 2o comma dell'articolo 95.
SENTENZA › IN FATTO › III — Compendio delle osservazioni presentate in corso di causa › Sulla quarta questione
paragrafo 1
La Fink-Frucht ritiene che il termine «intese» implichi che l'effetto dannoso non deve essere prevedibile o già in atto; è sufficiente che, secondo i normali principi di logica, possa verificarsi. Per effetto dannoso si intende ogni pregiudizio alla vendita del prodotto importato, qualunque ne sia la forma ed ovunque si manifesti.
paragrafo 2
Il 2o comma dell'articolo 95 è applicabile se si ha sostituibilità in senso ampio, come ad esempio tra ombrelli ed impermeabili. È possibile che, secondo questo criterio, non esistano prodotti insostituibili.
paragrafo 3
Se il prodotto importato può servire a più scopi, è sufficiente che la protezione indiretta nel senso del 2o comma dell'articolo 95 sia concessa per uno di tali scopi.
paragrafo 4
Il governo federale risolve la questione nel senso che ì tributi sono intesi a proteggere indirettamente le altre produzioni qualora dalla ricerca di mercato risulti che i prodotti in esame, per le loro caratteristiche fondamentali, per le loro possibilità d'impiego e per il loro prezzo, si fanno concorrenza e tale concorrenza — in sostanza: la decisione dell'acquirente — è influenzata in modo decisivo dai tributi stessi.
paragrafo 5
Non è necessario che il vantaggio concorrenziale si sia realizzato; basta che sussista obiettivamente in potenza.
paragrafo 6
La questione del se i prodotti si facciano concorrenza non può venire risolta in base a parametri astratti; si può affermare soltanto quanto segue :
paragrafo 7
Le caratteristiche essenziali devono essere le stesse. A questo proposito le caratteristiche più diverse possono avere importanza: dimensioni, prestazioni, durata, aspetto, gusto, ecc. Tutte le caratteristiche possono venire apprezzate in pieno solo nel loro complesso.
Ha importanza particolare l'impiego; si deve però tener conto solo dell'impiego principale.
Diversità sostanziali di prezzo possono essere determinanti per escludere la concorrenza fra prodotti.
paragrafo 8
Nell'applicare tali criteri si deve in ogni caso tener conto del fatto che le esigenze dei compratori sono diverse e quindi vanno prese in considerazione solo le situazioni tipiche.
paragrafo 9
A giudizio della Commissione, il 2o comma dell'articolo 95 contempla tutti i casi nei quali il tributo interno è evidentemente inteso a proteggere i prodotti concorrenti. In questo caso il divieto colpisce ogni maggiore onere, anche se lieve. L'effetto protettivo dell'imposta deriva dal fatto che il consumatore, che può scegliere tra più prodotti, acquisterà di regola il meno caro.
paragrafo 10
Il punto c) della questione va quindi risolto nel senso che per l'applicabilità del 2o comma dell'articolo 95 è sufficiente che l'effetto ivi indicato venga esercitato su una parte non irrilevante dei prodotti; in altre parole, ciò che conta è il sussistere di una concorrenza economicamente rilevabile dei prodotti interni.
SENTENZA › IN FATTO › III — Compendio delle osservazioni presentate in corso di causa › Sulla quinta questione
paragrafo 1
La Fink-Frucht ritiene che la questione vada risolta nel senso della seconda alternativa, che corrisponde allo spirito dell'articolo 95 nel suo complesso.
paragrafo 2
Il governo federale condivide tale modo di vedere: l'articolo 95 deve impedire solo i pregiudizi per la concorrenza.
paragrafo 3
La Commissione è pure di tale avviso. Un effetto protettivo indiretto non può derivare da ogni onere, ma solo da un onere eccessivo; per di più, è inconcepibile che il trattato abbia istituito un regime più favorevole per i prodotti sostituibili che per quelli similari.
SENTENZA › IN DIRITTO
paragrafo 1
Con ordinanza 12 luglio 1967, pervenuta a questa Corte il 24 luglio successivo, il Finanzgericht di Monaco ha deferito, in forza dell'articolo 177 del trattato C.E.E. diverse questioni d'interpretazione degli articoli 95 e 30 di detto trattato, relative all'applicazione, all'importazione di determinati prodotti, della tassa compensativa dell'imposta sull'entrata.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sull'applicabilità degli articoli 95 e 30 qualora non vi sia concorrenza tra prodotti importati e prodotti nazionali (prima questione)
paragrafo 1
Il giudice a quo chiede se l'articolo 95, 1o comma, vieti ad uno Stato membro di applicare la tassa di conguaglio, a prodotti importati da un altro Stato membro, qualora non vi siano prodotti nazionali similari o comparabili e se, in caso affermativo, detta tassa debba considerarsi come una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, ai sensi dell'articolo 30.
paragrafo 2
L'articolo 95, al primo e secondo comma, vieta agli Stati membri di applicare ai prodotti degli altri Stati membri tributi interni superiori a quelli gravanti sui prodotti nazionali similari o tali da proteggere indirettamente altri prodotti nazionali. Benché l'articolo 95 tenda ad eliminare determinati ostacoli alla libera circolazione delle merci, significherebbe estenderne la portata al di là del suo scopo il desumerne il divieto di applicare tributi interni alle merci importate che non sono in concorrenza con un prodotto nazionale.
paragrafo 3
Le imposizioni interne, e in particolare l'imposta sull'entrata, hanno uno scopo essenzialmente fiscale. Non vi è quindi ragione che taluni prodotti importati godano di un regime privilegiato per il fatto di non essere in concorrenza con prodotti nazionali. Detta imposta, infatti, se riscossa all'importazione, anche su prodotti che non fanno concorrenza a quelli nazionali, ha lo scopo di porre in una situazione fiscale comparabile — sul territorio nazionale — tutte le categorie di prodotti, qualunque ne sia l'origine. Si deve dunque ritenere che l'articolo 95 non vieta agli Stati membri di applicare ai prodotti importati un tributo interno, qualora non vi siano un prodotto nazionale similare né altri prodotti nazionali da proteggere.
paragrafo 4
Un tributo interno, riscosso nelle condizioni di cui sopra, non ricade nemmeno sotto il divieto di restrizioni quantitative e di misure d'effetto equivalente, di cui all'articolo 30 del trattato. Tali restrizioni, infatti, che sono intese a limitare i quantitativi importati, differiscono, sia per la loro struttura che per il loro scopo, dai provvedimenti di carattere fiscale.
paragrafo 5
D'altro canto, posto che gli articoli 30 e segg., da un lato, e 95 dall'altro, prevedono dei ritmi e dei procedimenti diversi per l'eliminazione degli ostacoli ch'essi contemplano, è difficile ammettere che la stessa tassa possa essere contemporaneamente una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ed un tributo interno.
SENTENZA › IN DIRITTO › Circa l'efficacia diretta dell'articolo 95, 2 o comma (terza questione)
paragrafo 1
Con la terza questione, il giudice proponente chiede se l'articolo 95, 2o comma, abbia efficacia immediata e attribuisca ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale è tenuto a tutelare.
paragrafo 2
Questa disposizione stabilisce un divieto puro e semplice di protezione che costituisce il necessario complemento del divieto di cui al 1o comma. L'obbligo imposto da detto divieto non è sottoposto a condizioni né subordinato, quanto alla sua esecuzione ed ai suoi effetti, all'emanazione di alcun atto, vuoi delle istituzioni comunitarie, vuoi degli Stati membri. Il divieto è dunque completo, giuridicamente perfetto e può quindi produrre effetti diretti sui rapporti giuridici tra gli Stati membri ed i loro amministrati.
paragrafo 3
Benché detta disposizione implichi la valutazione di fatti economici, tale circostanza non esclude il potere e l'obbligo del giudice nazionale di garantire l'osservanza delle norme del trattato, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione della disposizione in esame, intesa questa alla luce dell'interpretazione che sarà data in prosieguo a proposito della seconda, quarta e quinta questione.
paragrafo 4
Si deve quindi risolvere la presente questione nel senso che la disposizione di cui trattasi produce effetti immediati e attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulla nozione di «prodotti similari» di cui all'articolo 95, 1o comma, sul rapporto tra il 1o e 2o comma e sull'interpretazione di quest'ultima disposizione (seconda, quarta e quinta questione)
paragrafo 1
Le questioni 2, 4 e 5 mirano in sostanza ad accertare in quale situazione, rispetto al prodotto nazionale, si trovi il prodotto importato in una delle ipotesi previste rispettivamente dai due primi commi dell'articolo 95, nonché a far precisare i presupposti per l'applicazione e l'efficacia del 2o comma dell'articolo stesso.
paragrafo 2
A norma dell'articolo 95, nessuno Stato membro può gravare, direttamente o indirettamente, i prodotti degli altri Stati membri con tributi interni, di qualsivoglia natura, superiori a quelli applicati ai prodotti nazionali similari. La similarità di cui all'articolo 95, 1o comma, sussiste qualora i prodotti in questione si debbano normalmente considerare come rientranti, a seconda dei casi, nella stessa categoria fiscale, doganale o statistica.
paragrafo 3
Oltre il divieto di cui all'articolo 95, 1o comma, il 2o comma dello stesso articolo vieta, per quanto riguarda i prodotti importati, tutte le forme di tributi intese «a proteggere indirettamente altre produzioni». Una protezione del genere esisterebbe in particolare se un tributo interno colpisse in maggior misura un prodotto importato che un prodotto nazionale col quale il primo si trova in concorrenza, in uno o più impieghi economici, senza tuttavia essere un prodotto similare ai sensi dell'articolo 95, 1o comma.
paragrafo 4
Pure se non vi è alcuna concorrenza diretta con un prodotto nazionale, una protezione del genere esisterebbe se fosse assodato che il prodotto importato è soggetto ad uno speciale onere fiscale attinente al suo stadio di fabbricazione o di distribuzione, o a qualsivoglia altra circostanza economica, in modo che siano protette talune attività, anche diverse da quelle che sono servite a fabbricare il prodotto importato. Nell'interesse della certezza del diritto, è tuttavia necessario esigere che i vari rapporti economici contemplati dall'articolo 95, 2o comma, non abbiano carattere puramente occasionale, ma si tratti di rapporti durevoli e ben definiti.
paragrafo 5
L'incidenza di un tributo sui rapporti economici contemplati dall'articolo 95, 2o comma dev'essere valutata alla luce degli scopi perseguiti dall'articolo 95, che è inteso a garantire il normale gioco della concorrenza, nonché ad eliminare ogni ostacolo di carattere fiscale che possa intralciare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune. Mentre l'articolo 95, 1o comma, vieta un tributo solo se questo supera determinati limiti, il divieto di cui al 2o comma riguarda l'effetto protezionistico dei tributi di cui trattasi, indipendentemente da qualsiasi termine di riferimento.
paragrafo 6
Di conseguenza, ogni tributo atto a produrre l'effetto di cui sopra è incompatibile col trattato. Questo tuttavia non vieta al giudice nazionale di stabilire, ove occorra, il livello al disotto del quale il tributo non avrebbe più l'effetto protezionistico vietato dal trattato, e di trarne le conseguenze del caso.
SENTENZA › IN DIRITTO › Sulle spese
paragrafo 1
Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni a questa Corte, non possono dar luogo a rifusione.
paragrafo 2
Nei confronti delle parti nella causa di merito, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato nella causa pendente dinanzi al Finanzgericht di Monaco, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le deduzioni orali del governo della Repubblica federale di Germania, della Commissione delle Comunità europee e della ricorrente nella causa di merito,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della C.E.E., in ispecie gli articoli 30, 95 e 177,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della C.E.E., in ispecie l'articolo 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni ad essa deferite dal Finanzgericht di Monaco, con ordinanza 12 luglio 1967,
afferma per diritto :
1o Né l'articolo 95 né l'articolo 30 del trattato C.E.E. vietano agli Stati membri di applicare ai prodotti importati da altri Stati membri un tributo interno, qualora non vi siano prodotti nazionali similari o altre produzioni nazionali da proteggere.
2o L'articolo 95, 2o comma, del trattato ha efficacia immediata e attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare.
3o
a) La similarità ai sensi dell'articolo 95, 1o comma, sussiste se i prodotti di cui trattasi vanno normalmente considerati come classificabili, a seconda dei casi, nella stessa categoria fiscale, doganale o statistica.
b) Il 2o comma dell'articolo 95, che integra il 1o comma, vieta di riscuotere qualsiasi tributo interno che colpisca un prodotto importato in misura superiore a un prodotto nazionale che, senza essere similare ai sensi dell'articolo 95, 1o comma, è comunque in concorrenza col primo ovvero, se non vi è concorrenza diretta, faccia gravare sul prodotto importato un onere fiscale particolare in modo da proteggere determinate attività, anche diverse da quelle che sono servite per la fabbricazione del prodotto importato;
e statuisce :
spetta al giudice proponente pronunciarsi sulle spese del presente giudizio.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 4 aprile 1968.
Lecourt
Donner
Strauß
Trabucchi
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 4 aprile 1968.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt