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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 27 febbraio 1980, causa 169/78

Decisione
decisa il 1980-02-27
ECLI
ECLI:EU:C:1980:52

Epigrafe

Nella causa 169/78, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Antonino Abate, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico sig. Mario Cervino, Edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata, nella fase scritta del procedimento, dall'ambasciatore Adolfo Maresca, in qualità di agente, assistito dal sig. Mario Fanelli, avvocato dello Stato, e, nella fase orale, dal sig. Ivo Maria Braguglia, avvocato dello Stato, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata d'Italia, convenuta, causa avente ad oggetto un ricorso volto a far constatare che la Repubblica italiana, riscuotendo, attraverso i contrassegni di Stato applicati sui recipienti, un'imposta differenziale svantaggiosa per le acquaviti importate, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 95 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici, avvocato generale: G. Reischl; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
La produzione italiana di acquaviti, e cioè di bevande alcoliche ottenute mediante distillazione, comprese nella sottovoce 22.09 C della Tariffa doganale comune, è di circa 400000 hl l'anno ed è concentrata sulle acquaviti derivate da vino e vinacce, in particolare il brandy e la grappa. La produzione di acquaviti derivate da altri frutti è molto scarsa (24000 hi l'anno) e meno importante ancora è la produzione di acquaviti di cereali.
paragrafo 2
L'Italia riscuote un'imposta di consumo, sulle bevande alcoliche destinate alla vendita al minuto, attraverso i contrassegni di Stato apposti sui recipienti, di capacità non superiore a 2 litri, contenenti le suddette bevande.
paragrafo 3
In base all'art, 6 del dec'reto legge 26 ottobre 1970, n. 745, relativo a provvedimenti straordinari per la ripresa economica (GU della Repubblica italiana n. 272 del 26 ottobre 1970, pag 7193) convertito nella legge 18 ottobre 1970, n. 1034 (GU della Repubblica italiana n. 323 del 23 dicembre 1970, pag. 8543), le aliquote dei contrassegni di Stato sono state notevolmente aumentate per l'acquavite di cereali e di canna: per contro, per quanto concerne le altre bevande alcoliche, tra cui quelle derivate da vino e vinacce, dette aliquote restano a livelli decisamente inferiori.
paragrafo 4
Nella seguente tabella sono indicati i prezzi in lire italiane dei contrassegni di Stato per i diversi tipi di acquavite:
paragrafo 5
(in LIT) Capacità del recipiente fino a Acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna Acquaviti di vino Acquaviti di vinacce 0,10 litri 80 25 10 0,25 litri 100 25 10 0,50 litri 220 40 20 0,75 litri 340 55 20 1,00 litri 420 60 20 1,50 litri 560 85 20 2,00 litri 640 105 20
paragrafo 6
Poiché tale imposta colpisce i prodotti importati (come il whisky ed il rum) in misura maggiore rispetto ai prodotti nazionali (quali le acquaviti di vino, di vinacce e di frutta), la Commissione chiedeva al Governo italiano, con lettera 17 gennaio 1974, chiarimenti su questa disparità di trattamento.
paragrafo 7
Nella sua risposta, in data 4 maggio 1974, il Governo italiano sosteneva, in via principale, che l'Italia ha una propria produzione di acquaviti di cereali e di canna, ottenute mediante taglio con aggiunta di alcool etilico, e, in via subordinata, che l'imposta si applica unicamente agli alcool destinati alla vendita al minuto, che le statistiche dimostrano un aumento di importazioni d'acquavite di cereali di canna più rilevante dell'aumento della produzione di acquavite di vino e di vinacce e che i problemi delle tassazioni differenziate devono essere valutati nell'ambito dell'armonizzazione fiscale.
paragrafo 8
La Commissione, da parte sua, riteneva che le disposizioni fiscali in esame non fossero compatibili con l'art. 95, 1o e 2° comma, del Trattato CEE. Essa, pertanto, considerando che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato, iniziava nei suoi confronti, con lettera 11 giugno 1976, il procedimento contemplato dall'art. 169.
paragrafo 9
Con lettera 28 luglio 1976, il Governo italiano presentava alla Commissione le sue osservazioni, ai sensi dell'art. 169, 1° comma, del Trattato, facendo rilevare in particolare la mancanza di similarità fra i diversi tipi di acquavite, l'infondatezza dell'addebito di discriminazione e l'assenza della protezione di altri prodotti nazionali.
paragrafo 10
La Commissione emetteva, in data 23 gennaio 1978, un parere motivato ai sensi dell'art. 169, 1° comma, del Trattato, nel quale constatava che la Repubblica italiana, applicando un'imposizione differenziata, sfavorisce sostanzialmente i prodotti importati rispetto agli analoghi prodotti nazionali, violando così gli obblighi derivantile dall'art. 95 del Trattato. La Repubblica italiana era invitata ad adottare, entro 15 giorni, i provvedimenti necessari per conformare la propria legislazione alle disposizioni del Trattato.
paragrafo 11
Con lettera 20 aprile 1978, il Governo italiano informava la Commissione ch'esso non vedeva alcuna ragione per rinunziare al sistema attuale dei contrassegni di Stato ed alla manovra fiscale che questo gli permette di attuare.

SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Con atto introduttivo depositato il 7 agosto 1978, la Commissione proponeva dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 169, 2° comma, del Trattato CEE, un ricorso inteso a far constatare l'inadempimento, da parte della Repubblica italiana, degli obblighi a questa incombenti in forza dell'art. 95 del Trattato CEE, in relazione al regime fiscale delle acquaviti.
paragrafo 2
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.
paragrafo 3
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Cionondimeno essa ha invitato la Commissione a rispondere per iscritto a taluni quesiti, il che è stato fatto entro i termini stabiliti.

SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare che la Repubblica italiana, riscuotendo, successivamente al 26 ottobre 1970, un'imposta differenziata svantaggiosa per le acquaviti importate (contrassegno di Stato), ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 95 del Trattato CEE; condannare la Repubblica italiana alle spese del giudizio.
paragrafo 3
Il Governo della Repubblica italiana chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare il ricorso irricevibile o, comunque, respingerlo; condannare la Commissione alle spese.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta del procedimento › A) Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Il Governo della Repubblica italiana sostiene che il ricorso della Commissione è irricevibile.
paragrafo 2
a) Secondo quanto esposto dalla stessa Commissione, la differente tassazione per il contrassegno di Stato costituirebbe solo uno degli aspetti della discriminazione fiscale cui l'Italia assoggetterebbe le bevande alcoliche, derivanti da cereali o da canna, rispetto ai prodotti nazionali, derivanti da vino o da vinaccia. Ora, come la Corte di giustizia ha già avuto modo di porre in rilievo, la disposizione che vieta le discriminazioni in materia di imposizione interna non tollera valutazioni atomistiche: l'eventuale sussistenza della differenziazione di trattamento va invece valutata globalmente. In questo esame globale, va anche tenuto conto degli oneri che gravano soltanto sul prodotto nazionale, dei quali non sarebbe lecito tener conto soltanto con riferimento ad una delle componenti della globale imposizione sui prodotti importati. D'altra parte, se la pretesa infrazione deve valutarsi con riguardo al complesso delle imposizioni, una unica ipotizzabile contestazione non potrebbe venire scissa in tanti distinti procedimenti, la cui separata cognizione non soltanto impedirebbe la visione unitaria del problema, ma potrebbe costituire un inammissibile praejudicium rispetto alle decisioni che la Corte sarebbe chiamata a rendere in ciascuno dei giudizi successivamente proposti. Tenuto conto della varietà e della complessità dei diversi regimi fiscali nazionali, l'ipotesi di soluzione di tutte le questioni attraverso procedure contenziose frazionate, cioè riferite ai singoli aspetti dell'imposizione tributaria, non può che essere respinta. b) La Commissione si è richiamata indifferentemente alla violazione del 1° o del 2° comma dell'art. 95 del Trattato, ma la portata delle due disposizioni non è tale da consentire una soluzione identica del problema nel senso della totale illegittimità della tassazione differenziata. È onere della Commissione di precisare i termini della contestazione; orbene, anziché indicarne gli elementi costitutivi e i dati probatori con riguardo ad una reale situazione protezionistica, essa si è limitata ad ipotizzare la violazione del 2° comma dell'art. 95, mantenendosi in termini di estrema genericità. Il suo ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
paragrafo 3
La Commissione respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Governo italiano.
paragrafo 4
a) Per quanto concerne il primo punto, va osservato che le imposte gravanti in Italia sulle acquaviti sono disciplinate da atti legislativi distinti e che è impossibile porre rimedio, con l'altra legge, agli effetti di un provvedimento nazionale che si fonda su di una legge in contrasto col Trattato. Spetta alla Repubblica italiana provare, eventualmente, l'insussistenza della discriminazione oggetto della presente controversia; in tal caso, il discorso concernerebbe il merito e non la ricevibilità del ricorso. b) Risulta dalla giurisprudenza della Corte che l'art. 95 prescrive l'eliminazione di qualsiasi discriminazione negli scambi fra gli Stati membri e che il 2° comma di quest'articolo costituisce il necessario complemento del divieto stabilito dal 1° comma: il divieto di cui al 2° comma riguarda quindi tutti i tributi che gravano maggiormente sui prodotti importati concorrenti, a prescindere dall'entità della maggiorazione. Unico essendo il regime giuridico dell'art. 95, la funzione del 1o e del 2° comma dello stesso si risolve nella definizione dell'ambito oggettivo del divieto. Il parere motivato e il ricorso non lasciano adito a dubbi: la differenza di aliquote del contrassegno di Stato deve essere eliminata del tutto, anche se le acquaviti di cui trattasi dovessero essere considerate come prodotti concorrenti ai sensi dell'art. 95, 2° comma.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti nella fase scritta del procedimento › B) Nel merito

paragrafo 1
La Commissione sostiene che il regime fiscale italiano delle bevande alcoliche destinate alla vendita al dettaglio, fondato sui contrassegni di Stato applicati ai recipienti contenenti le bevande stesse, è in contrasto con il 1° e il 2° comma dell'art. 95 del Trattato CEE.
paragrafo 2
a) Per quanto concerne l'art. 95, 1o comma, bisogna osservare che la Repubblica italiana assoggetta le acquaviti prodotte negli altri Stati membri ad un trattamento fiscale più gravoso di quello riservato ai prodotti nazionali similari. Le acquaviti di cereali e di canna debbono in realtà essere considerate come prodotti similari rispetto alle altre acquaviti: indipendentemente dal loro uso al consumo, questi prodotti debbono tutti possedere talune caratteristiche comuni bene detcrminate. D'altronde non esiste praticamente una produzione italiana di acquaviti di cereali e di canna. b) Quanto all'art. 95, 2° comma, va considerato che quand'anche si contestasse la similarità fra le acquaviti di cereali e di canna e le altre acquaviti, si tratterebbe sempre di prodotti sostitutivi ed in concorrenza fra di loro. Di conseguenza, dato che la produzione italiana di acquaviti di cereali di canna è insignificante, il trattamento fiscale più gravoso al quale queste sono assoggettate ha l'effetto di proteggere l'importantissima produzione nazionale di acquaviti di vino e di vinacce. c) Contrariamente a quanto sostiene il Governo italiano, la produzione di acquaviti fabbricate direttamente in Italia con alcool di cereali o di canna è praticamente inesistente. Le cifre prodotte relativamente all'alcool di canna sono in contraddizione totale con i dati statistici forniti alla Commissione dalle autorità ministeriali italiane e, d'altronde, sono delle semplici valutazioni estimative. Quanto all'alcool di cereali, dalle statistiche ufficiali fornite dal Ministero delle finanze italiano risulta che la produzione è stata di 78 hl nel 1975, di 4 hi nel 1976 ed uguale a zero nel 1977. D'altronde, non è possibile, a norma della disciplina comunitaria sull'origine e della nomenclatura della Tariffa doganala comune, considerare come «prodotto nazionale» (originale), ai sensi dell'art. 95, le acquaviti risultanti da miscela (aggiungendo cioè al whisky e rum autentici, importati dai paesi d'origine, acqua e alcool puro da vino italiano). Gli «orientamenti di politica economica tradizionali» invocati dal Governo italiano per giustificare la scarsa produzione italiana di acquavite di cereali sono nella specie del tutto irrilevanti e, soprattutto, incompatibili con gli obiettivi perseguiti dall'art. 95. Inoltre essi sono stati attuati esclusivamente attraverso la manovra fiscale: aliquote differenziate (cioè discriminatorie nei confronti dei prodotti importati) del diritto erariale, del contrassegno di Stato e dell'IVA. In realtà, il Governo italiano tenta di giustificare l'infrazione contestata in questa sede richiamandosi a provvedimenti che costituiscono oggetto di altrettanti procedimenti per infrazione instaurati in forza dell'art. 169. d) In ogni caso, l'esistenza di una produzione nazionale non giustifica un regime fiscale ad aliquote differenziate, qualora i prodotti importati non fruiscano dell'aliquota più favorevole riservata ai prodotti nazionali similari. Sono del tutto irrilevanti le motivazioni di eventuali agevolazioni fiscali riservate a determinati prodotti. Nel presente caso, ciò implica che l'aliquota più favorevole del contrassegno di Stato — che è quella riservata alle acquaviti di vinacce (la grappa, prodotto esclusivamente italiano) — dev'essere applicata a tutte le acquaviti importate (in quanto prodotti similari alla grappa) a prescindere dalla materia prima da cui esse derivano. Tale constatazione è fondata sull'interpretazione dell'art. 95, quale emerge in particolare dalla sentenza della Corte 10 ottobre 1978 (causa 148/77, Hansen, Race, pag. 1787). e) Le acquaviti di cereali e di canna e le altre acquaviti, in particolare quelle di vino e di vinacce, sono prodotti «similari» ai sensi dell'art. 95, 1° comma. In effetti, risulta dalla giurisprudenza della Corte che «la similarità ai sensi dell'art. 95, 1° comma, sussiste se i prodotti di cui trattasi vanno normalmente considerati come classificabili, a seconda dei casi, nella stessa categoria fiscale, doganale o statistica»; d'altronde, «occorre confrontare gli oneri fiscali gravanti su merci le quali, nella stessa fase produttiva o distributiva, abbiano, agli occhi del consumatore, proprietà analoghe e rispondano alle medesime esigenze». Quest'ultima condizione può considerarsi senz'altro soddisfatta nel caso di specie. Ciò è confermato dal fatto che il prodotto nazionale ed il prodotto importato sono classificati sotto la stessa voce della Tariffa doganale comune. Le acquaviti (siano esse ottenute da cereali o dal vino e da frutta) hanno, secondo la nomenclatura di Bruxelles, proprietà analoghe e soddisfano le medesime esigenze dei consumatori. Tali esigenze possono ovviamente essere determinate o influenzate da vari fattori (abitudini, preferenze individuali, tradizioni locali o nazionali, condizioni sociali, stagionali, climatiche, non da ultimo la moda). Ciò non toglie che, sul mercato, le acquaviti, (in quanto prodotti «finiti») si atteggiano — nei confronti del consumatore — come prodotti non più complementari, ma paralleli: in altri termini, prodotti similari. Le acquaviti presentano, ovviamente, caratteristiche proprie a ciascuna di esse; queste caratteristiche dipendono da vari fattori (materie prime impiegate, metodi di lavorazione, presenza di elementi aromatici secondari, ecc.) ma queste peculiarità non ostano all'applicazione dell'art. 95, 1° comma: esse sono irrilevanti ai fini del divieto di discriminazione fiscale sancito da detta norma. f) Il problema centrale che scaturisce dal 2° comma dell'art. 95 è quello della determinazione dei criteri di qualificazione delle «imposizioni interne intese a proteggere» indirettamente altre produzioni. In base alla giurisprudenza della Corte, le imposizioni interne vietate dalla suddetta disposizione sono quelle che colpiscono il prodotto importato in misura maggiore rispetto al prodotto nazionale, col quale il primo si trova in concorrenza, e sono così atte a generare effetti protezionistici. L'effetto protezionistico deve essere eliminato, a prescindere dalla sua entità, perché costituisce, di per sé, ostacolo agli scambi; come tale, esso è incompatibile con gli scopi perseguiti dall'art. 95. Esiste, tra la maggiorazione fiscale e l'effetto protezionistico, un nesso talmente stretto da rendere superflui ulteriori accertamenti economici circa l'incidenza del tributo, ovvero circa gli «effetti dell'effetto protezionistico» in relazione, ad esempio, all'andamento delle importazioni o alla struttura dei prezzi. Non è consentito negare l'effetto protezionistico di un tributo, che colpisce il prodotto importato 20 volte di più del prodotto nazionale comparabile, per il fatto che le importazioni del prodotto in questione hanno registrato un incremento notevole; si deve, invece, avere riguardo all'incremento potenziale delle importazioni nell'ambito di un mercato finalmente scevro di ogni sorta di ostacoli alla libera circolazione delle merci. g) La giurisprudenza della Corte estende il divieto di discriminazione fiscale ai casi in cui i prodotti non siano in «concorrenza diretta»: anche se non vi è alcuna concorrenza diretta con un prodotto nazionale, una protezione del genere esisterebbe se fosse assodato che il prodotto importato è soggetto ad uno speciale onere fiscale attinente al suo stadio di fabbricazione o di distribuzione, o a qualsivoglia altra circostanza economica, in modo che siano protette alcune attività, anche diverse da quelle che sono servite a fabbricare il prodotto importato. La sfera di applicazione del 2° comma dell'art. 95 è indubbiamente molto vasta. La sostituibilità dei prodotti può non essere completa, ma limitata ad alcuni impieghi: essa può, inoltre, variare in funzione della natura e delle proprietà dei prodotti, da un lato, e dalle esigenze e dai gusti dei consumatori dall'altro. Il criterio della «tipicità» dei prodotti appare del tutto estraneo alle esigenze dell'art. 95, 2° comma. L'aumento delle importazioni di acquaviti di cereali, e la parallela riduzione della produzione italiana di acquaviti di vino, vinaccia e frutta, costituiscono la prova più eloquente ed inequivocabile della preferenza che il consumatore italiano accorda alle acquaviti straniere. In ßantitesi a quanto afferma il Governo italiano, questo fenomeno è spiegabile soltanto ammettendo un rapporto di concorrenza e di sostituzione tra le acquaviti di cui trattasi. In effetti, per ammissione dello stesso Governo italiano, la sua politica economica tradizionale nel settore delle acquaviti tende, da un lato, ad indirizzare la produzione verso la distillazione di prodotti frutticoli generalmente eccedentari in Italia e, dall'altro, a contenere l'espansione della produzione di distillati di altre materie prime, quali cereali, canna e patate. h) Quanto all'asserita necessità della valutazione globale delle infrazioni dell'art. 95 nel settore delle bevande alcoliche, basti ricordare che la Commissione ha instaurato procedimenti contro vari altri Stati membri in materia di regime fiscale delle bevande alcoliche, in una serie di casi significativi. Intentando tali azioni, la Commissione respinge implicitamente l'assunto fatto valere da alcuni Stati membri in merito alla necessità di ricorrere allo strumento dell'armonizzazione al fine di eliminare gli ostacoli di carattere fiscale agli scambi; il divieto della discriminazione fiscale sancito dall'art. 95 — norma avente efficacia immediata — non può essere subordinato all'adozione di norme «di esecuzione» contenute in direttive di armonizzazione ai sensi dell'art. 99 del Trattato.
paragrafo 3
Il Governo italiano sostiene che il ricorso della Commissione, quand'anche essere considerato ricevibile, è comunque infondato.
paragrafo 4
a) L'importo del contrassegno di Stato per le acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna è identico sia per le acquaviti di importazione che per quelle prodotte in Italia. Conseguentemente, una volta che identici prodotti, nazionali e di importazione, sono sottoposti ad identico onere fiscale, il problema della violazione dell'art. 95, non potrebbe nemmeno porsi. b) Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'Italia produce acquaviti di cereali e di canna: nel 1974 sono stati prodotti 4435 hi di whisky e 11470 hl di rum; nel 1975, 9355 hi di whisky e 9553 hi di rum. Il fatto che una certa quantità di questi prodotti sia stata ottenuta con il taglio di 80 hi di alcool anidro prodotti direttamente non ha alcun rilievo; se il contrassegno di Stato, dovuto soltanto per i prodotti in bottiglia, è stabilito in relazione alla denominazione che i prodotti stessi possono assumere, la conseguenza è che gli stessi alcoli nazionali, da qualunque materia ottenuti, in quanto adoperati per la preparazione di una bevanda che può chiamarsi acquavite di cereali, vengono ad essere soggetti al più oneroso contrassegno previsto per tale prodotto. E chiaro, dunque, che deve aversi riguardo, ai fini che interessano, alla produzione totale, e cioè alla produzione del whisky in bottiglia; è evidente, allora, che debbono confrontarsi una produzione totale di whisky e di rum di circa 19000 hl ed una produzione totale di acquavite di vino e di vinaccia di poco più di 300000 hl. c) Peraltro, quel che conta, ai fini dell'art. 95, 1° comma, è la constatazione che una produzione nazionale, sia pur ridotta, esista, o, ancor meglio, che una produzione del genere possa esistere, giacché la disposizione in esame, ponendosi come complementare a quella sul divieto dei dazi e delle tasse di effetto equivalente, vuole soltanto assicurare la neutralità concorrenziale, a parità di prodotto, e non già limitare l'autonomia impositiva dei singoli Stati. Detta autonomia impositiva permette agli Stati membri di riservare un diverso trattamento fiscale ai prodotti, pur tutti nazionali, che possono considerarsi similari: di conseguenza, può anche accadere che vengano privilegiate determinate categorie di produzioni rispetto ad altre anche nazionali, senza che ciò si risolva nella violazione dell'art. 95. d) Comunque, le acquaviti di cereali e quelle di vino o di vinacce non sono prodotti similari; al contrario, si tratta di prodotti assolutamente diversi, sia per la diversità della materia prima di base, sia per il processo di fabbricazione, sia per le caratteristiche che i prodotti presentano e per la stessa composizione in materie alcoliche. I prodotti di cui trattasi, quanto alle rispettive proprietà, non si possono affatto considerare analoghi; ed in concreto essi tali non sono considerati, giacché la scelta dei consumatori è sempre ben precisa, determinata dal gusto, da consuetudini, da vere o presunte qualità anche inerenti ad aspetti sanitari. Questa constatazione è confermata dal massiccio incremento del consumo di acquaviti di cereali, rispetto allo scarso aumento di quello delle acquaviti di vino e di vinacce; l'importazione di whisky in Italia, nel corso dell'ultimo quinquennio, e cioè pur dopo l'introduzione delle contestate maggiorazioni d'imposta, è addi-rittura passata da meno di 100000 a più di 200000 hl, mentre il consumo delle acquaviti di vino e di vinaccia è rimasto a livelli decisamente inferiori con un incremento totale di appena il 10 %. e) Quanto all'indagine esperibile in base alla Tariffa doganale comune, essa dovrebbe avere un valore sussidiario; comunque, conferma la mancanza di similarità fra le acquaviti di cui trattasi. La Tariffa doganale comune raggruppa, sotto lo stesso numero, una serie di prodotti che possono rappresentare un genere, nel cui ambito, poi, attraverso le sottovoci, vanno ricercate più appropriatamente le specie, e cioè i singoli prodotti aventi una propria autonomia, una propria caratterizzazione individuale. E evidente che l'individuazione deve farsi con riguardo ai prodotti indicati nelle sottovoci, a ciascuno dei quali corrisponde, peraltro, un separato numero di statistica, e che, del resto, già in sede di compilazione della Tariffa, sono stati considerati diversi al punto da prevedersene anche un separato regime daziario con differenti aliquote. f) Con riferimento al 2° comma dell'art. 95, va considerato che tale disposizione, lungi dall'avere quell'ampiezza di contenuto che la Commissione intenderebbe assegnarle, quasi considerandola norma di chiusura allo scopo di «eliminare ogni discriminazione tra i prodotti nazionali e importati che, in un qualunque modo, trovano nel mercato comune l'area della legittima confrontazione», ha una portata ben definita. Come l'art. Ili, n. 2, del GATT, con il quale esso presenta una forte analogia, l'art. 95, 2° comma, del Trattato di Roma, si limita a vietare imposizioni «intese a proteggere» altre produzioni, senza cioè imporre l'uniformità delle aliquote ed esige soltanto che le imposizioni non siano tali da costituire «indirettamente» una protezione per altri prodotti. Il contenuto del divieto imposto agli Stati membri è identico, sia che ricorra l'ipotesi di prodotti in concorrenza, sia che si tratti di oneri particolari imposti al fine di proteggere altre attività; risulta dalla giurisprudenza della Corte che «l'incidenza di un tributo sui rapporti economici contemplati dall'art. 95, 2° comma, dev'essere valutata alla luce degli scopi perseguiti dall'art. 95, che è inteso a garantire il normale gioco della concorrenza nonché ad eliminare ogni ostacolo di carattere fiscale che possa intralciare la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune», con la conseguenza che si deve anche accertare quale sia «il livello, al di sotto del quale il tributo non avrebbe più l'effetto protezionistico vietato» dall'art. 95. L'art. 95 prescrive l'uniformità delle aliquote nel caso di prodotti similari e la fissazione del tributo ad un livello che sia tale da non produrre effetti protezionistici nel caso contemplato al 2° comma. Nella specie,.la Commissione non soltanto non ha dedotto che il maggior costo del contrassegno di Stato abbia prodotto un effetto protezionistico, ma ha riconosciuto che l'importazione del whisky in Italia ha subito un massiccio incremento, mentre il consumo delle acquaviti di vino e di vinaccia — cioè dei prodotti che, in ipotesi, sarebbero stati oggetto dell'indiretta protezione — è aumentato in scarsa misura. g) In ogni caso, si deve escludere che vi sia concorrenza tra le acquaviti di cereali e quelle di vino e di vinaccia. L'art. 95, 2° comma, si riferisce alla concorrenza diretta; non prende dunque in considerazione un'affinità fra i prodotti che sia tale da comportare che la scelta del consumatore sia effettivamente influenzabile soltanto da elementi estrinseci, e cioè in particolare il prezzo, che, a sua volta, è influenzato dagli oneri fiscali. Deve trattarsi quindi di prodotti direttamente sostituibili, e questo non è il caso delle acquaviti di cereali, da un lato, e quelle di vino o di vinaccia, dall'altro. Si tratta infatti di prodotti così tipici, per le loro caratteristiche e per le ragioni in base alle quali il consumatore orienta le sue scelte (in particolare, le considerazioni di carattere sanitario), che la preferenza per gli uni o per gli altri non può essere determinata unicamente dal prezzo. h) I criteri che ispirano le disposizioni dell'art. 95, intese ad assicurare la neutralità fiscale (1° comma), ovvero tollerabili limiti di tassazione, tali da non impedire la corretta concorrenza tra prodotti direttamente sostituibili (2° comma), sono diversi da quelli che, in funzione di più ampie esigenze, lasciate all'apprezzamento del Consiglio, giustificano l'adozione dei provvedimenti contemplati dagli artt. 99 e 100 del Trattato. Una politica fiscale volta ad armonizzare le tassazioni, anche per le imposte di consumo e le altre imposte indirette si può ritenere opportuna per una serie di prodotti, per i quali, non ricorrendo le condizioni dell'art. 95, l'autonomia degli Stati permane piena. Così stando le cose, lo strumento non può essere che quello delle direttive; per pervenire ad un regime uniforme in materia di bevande alcoliche, si dovrebbe ricorrere all'adozione di opportuni provvedimenti, di competenza del Consiglio, e non già tentare estensioni interpretative, le quali, peraltro, in quanto in ipotesi attuabili soltanto per casi limitati, verrebbero piuttosto ad aggravare le sperequazioni. Del resto, che i problemi prospettati non possano essere risolti settorialmente, con decisioni relative a singoli casi, è stato chiaramente avvertito dalla stessa Commissione, la quale ha contestualmente proposto vari ricorsi contro Stati membri, segnalando negli stessi ricorsi l'esigenza di una trattazione unitaria. i) La sentenza 10 ottobre 1978 (causa 148/77, Hansen), conferma la piena validità delle deduzioni svolte dal Governo italiano. In questa sentenza, la Corte ha in primo luogo affermato che, nello stato attuale del diritto comunitario ed in mancanza di armonizzazione delle norme in materia, non è vietato agli Stati membri «di concedere agevolazioni fiscali, sotto forma di esenzione da tributi o riduzione di questi, a taluni tipi di prodotti alcolici o a talune categorie di produttori», ed ha precisato che tali agevolazioni possono «servire a legittimi fini economici e sociali», liberamente apprezzabili, deve soggiungersi, dallo Stato che vuole avvalersi di tale facoltà. Questo significa che l'art. 95 non limita l'autonomia impositiva degli Stati, i quali, dunque, anche nell'ambito di ciascun settore merceologico, possono stabilire trattamenti differenziati. Trattandosi di un tributo differenziato per tipi differenti di prodotti, può agevolmente dirsi che l'art. 95 è pienamente rispettato quando per ciascun tipo di prodotto siano stabiliti uniformi livelli di tassazione per la merce nazionale e per quella importata dagli altri Stati membri: cosa che, nella specie di cui alla presente causa, è pienamente realizzata. L'art. 95 vuole impedire che i prodotti nazionali siano favoriti, a danno di quelli degli altri paesi della Comunità, ma sicuramente non impone che ai prodotti nazionali sia riservato, addirittura, un trattamento peggiore. Se, invero, ai prodotti importati dovesse essere sempre riservato il trattamento più favorevole tra quelli previsti all'interno per i vari tipi di prodotto, l'autonomia impositiva degli Stati membri si ridurrebbe all'assurda facoltà di creare onerose discriminazioni a danno di alcuni prodotti nazionali. Il 1° comma dell'art. 95 non stabilisce affatto l'obbligo generale di applicare al prodotto importato l'aliquota minore contemplata dal regime interno, anche quando detto prodotto sia simile al tipo di prodotto per il quale nello Stato importatore è prevista l'aliquota maggiore; analogamente, se non sussiste similarità con nessuno dei tipi di prodotto per i quali sono previste le differenziate imposte interne, si potrà esaminare, ai fini del 2° comma dell'art. 95, se il prodotto importato si trovi in concorrenza con i prodotti nazionali e se questi, in concreto, siano indebitamente protetti. Purché la diversificazione dell'imposizione sia lecita, in ragione della riconosciuta autonomia impositiva degli Stati, ed ai prodotti importati sia riservato lo stesso trattamento stabilito per i prodotti nazionali del corrispondente tipo, l'art. 95 deve ritenersi pienamente rispettato. Se, per «i motivi economici e sociali» legittimamente apprezzabili in piena autonomia dai singoli Stati, questi possono stabilire differenti livelli di tassazione per i vari tipi di acquaviti derivanti da materie prime diverse, deve confermarsi altresì che, ai fini dell'art. 95, è necessario soltanto accertarsi che per ciascun tipo i livelli siano uniformi per i prodotti nazionali e per quelli importati: e non è dubbio, per l'Italia, che tale uniformità sia pienamente rispettata.

SENTENZA › In fatto › V — Risposte ai quesiti formulati dalla Corte

paragrafo 1
Nella risposta scritta ai quesiti formulati dalla Corte, la Commissione ha ricordato in particolare di avere emesso, rispettivamente il 31 luglio 1978 e l'8 febbraio 1979, due pareri motivati nei quali constatava che il regime fiscale al quale sono assoggettati in Italia gli alcoli, per ciò che riguarda il diritto erariale normale, il diritto erariale speciale, l'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto, è incompatibile con il Trattato CEE.
paragrafo 2
Quanto alle iniziative delle istituzioni comunitarie per il mercato degli alcoli e nel settore dell'armonizzazione fiscale, la Commissione mette in evidenza che non v'è un nesso di causa ad effetto tra la mancata tempestiva adozione della proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle accise sull'alcole e della proposta di regolamento relativo all'organizzazione del mercato degli alcoli agricoli da una parte, e il mancato rispetto del divieto di discriminazione fiscale ex art. 95 del Trattato dall'altra. Tale disposizione può spiegare, fin d'ora, pienamente i suoi effetti, sicché non è ammissibile attendere, per eliminare gli ostacoli di carattere fiscale, che il Consiglio adotti la direttiva o il regolamento oggetto delle proposte summenzionate.
paragrafo 3
D'altronde, la proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle accise sull'alcole (GU n. C 43, pag. 25) è fondata sul principio della similarità di tutte le acquaviti e sull'esigenza di sottoporre detti prodotti ad un regime fiscale con aliquota unica per ettolitro di alcole puro. La proposta di regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'alcole etilico di origine agricola e a disposizioni complementari (GU n. C 43, pag. 3, e GU n. C 309, pag. 2) contempla provvedimenti riguardanti la produzione dell'alcole e gli interventi (compensazione dei prezzi, ritiro dal mercato e vendita nei settori riservati), provvedimenti riguardanti le bevande alcoliche (aiuti e oneri di perequazione) e provvedimenti di politica commerciale; contiene inoltre disposizioni di carattere generale. Tale proposta non concerne che parzialmente gli alcoli da vino e le acquaviti di vino; i meccanismi di intervento appropriati e necessari per sostenere il prezzo di detti prodotti sono infatti specificamente retti dalle disposizioni della regolamentazione comunitaria nel settore vitivinicolo (regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; GU n. L 54, del 5. 3. 1979, pag. 1). La Comunità dispone pertanto, fin d'ora, degli strumenti adeguati di carattere economico che consentono di risolvere il problema più importante, che è quello della compensazione tra il costo di produzione degli alcoli e delle acquaviti di vino da una parte, e il costo di produzione dei prodotti a base di altre materie prime agricole (cereali in particolare), dall'altra. Affinché questo meccanismo funzioni correttamente, è necessario che esso operi in un mercato fiscalmente neutro. La Commissione è inoltre del parere che, tra le cause del ritardo nell'esame delle proposte della Commissione da parte delle istanze del Consiglio, va certamente annoverata la situazione interna caratterizzata dall'esistenza di provvedimenti fiscali nazionali discriminatori, i quali costituiscono una protezione supplementare (e per nulla giustificata) dei prodotti nazionali nei confronti dei prodotti concorrenti provenienti dagli altri Stati membri.
paragrafo 4
Sono compatibili con l'art. 95 del Trattato tanto le imposizioni che colpiscono i prodotti nazionali e importati, similari e/o concorrenti ai sensi dell'art. 95, oltre che con la stessa aliquota, secondo la stessa struttura, quanto le imposizioni interne che, pure contemplando trattamenti fiscali differenziati sotto il profilo delle aliquote e della struttura dell'imposta (così da agevolare determinati tipi di produzione nazionale), colpiscono i prodotti importati in modo non discriminatorio, estendendo, cioè, ai prodotti importati il trattamento fiscale più favorevole riservato ad alcuni soltanto dei prodotti similari e/o concorrenti ai sensi dello stesso art. 95; in ambo i casi, non si può prescindere dal rispetto incondizionato della neutralità dell'imposta negli scambi intracomunitari. Questi principi sono conformi, secondo la Commissione, alla giurisprudenza della Corte, ed in particolare alla sentenza 148/77 (Hansen).

SENTENZA › In fatto › VI — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La Commissione, rappresentata dal sig. Antonino Abate, ed il Governo italiano, rappresentato dal sig. Ivo Maria Braguglia, hanno svolto osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti loro rivolti dalla Corte nell'udienza del 9 ottobre 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 novembre 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto introduttivo depositato il 7 agosto 1978, la Commissione ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica italiana, assoggettando le acquaviti ad un regime fiscale differenziato, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 95 del Trattato CEE.
punto 2
Nello stesso tempo, la Commissione ha promosso dinanzi alla Corte due ricorsi, contro il Regno di Danimarca e la Repubblica francese, vertenti su questioni analoghe. Tutti e tre gli atti introduttivi contengono considerazioni di carattere generale da cui risulta che i ricorsi sono stati proposti nell'ambito di un'azione volta a garantire il rispetto, da parte degli Stati membri interessati, degli obblighi loro imposti in materia dal Trattato. È pertanto opportuno chiarire preliminarmente alcune questioni di principio comuni alle tre cause e concernenti l'interpretazione dell'art. 95 in relazione alle peculiari caratteristiche del mercato delle acquaviti.

SENTENZA › In diritto › Sull'interpretazione dell'art. 95

punto 3
L'art. 95, 1° comma, recita: «nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari». Il 2° comma precisa che «inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni».
punto 4
Nel sistema del Trattato, le disposizioni citate costituiscono un'integrazione di quelle relative all'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. Esse sono intese a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l'eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall'applicazione di tributi interni aventi carattere discriminatorio nei confronti di merci originarie di altri Stati membri. Come ha giustamente sostenuto la Commissione, l'art. 95 è volto a garantire l'assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra merci nazionali e merci importate.
punto 5
Il principio fondamentale in materia è costituito dal 1° comma dell'art. 95, che impone di valutare comparativamente gli oneri fiscali gravanti sulle merci nazionali e su quelle importate che possano essere considerate «similari». Tale disposizione, come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare nella sentenza 10 ottobre 1978 (causa 148/77, Flan sen & Balle, Racc. pag. 1787), va interpretata estensivamente, in modo da consentirne l'applicazione a tutti i regimi fiscali incompatibili con la parità di trattamento fra le merci di produzione nazionale e quelle importate. La nozione di «prodotti similari» va pertanto interpretata con sufficiente elasticità. Nella sentenza 17 febbraio 1976 (causa 45/75, Rewe, Racc. pag. 181), la Corte ha precisato che vanno considerati similari i prodotti che «abbiano, agli occhi del consumatore, proprietà analoghe e rispondano alle medesime esigenze». La sfera di applicazione del 1° comma dell'art. 95 va quindi determinata in base non già al criterio dell'assoluta identità, ma a quello dell'analogia o della comparabilità sotto il profilo dell'impiego.
punto 6
Il 2° comma dell'art. 95 è inteso a completare il disposto del 1° comma vietando qualsiasi forma di protezionismo fiscale indiretto ai danni di prodotti che, pur non essendo similari ai sensi del 1° comma, si trovino cionondimeno in concorrenza, anche parziale, indiretta o potenziale, con taluni prodotti del paese importatore. La Corte ha già messo in rilievo taluni aspetti di questa disposizione nella sentenza 4 aprile 1968 (causa 27/67, Fink-Frucht, Racc. pag. 297), ove si afferma che, ai fini dell'applicazione del 2° comma dell'art. 95, è sufficiente che il prodotto importato si trovi in concorrenza col prodotto nazionale protetto in uno o più impieghi economici, anche se non costituisca un vero e proprio prodotto similare ai sensi dell'art. 95, 1° comma.
punto 7
Mentre il criterio di valutazione stabilito dal 1° comma è il confronto degli oneri fiscali, in base alle aliquote, al calcolo dell'imponibile o ad altre modalità di applicazione, il 2° comma, data la difficoltà di stabilire un confronto abbastanza preciso fra i prodotti interessati, contempla un criterio più globale, vale a dire il carattere protezionistico del sistema fiscale interno.
punto 8
Per quanto concerne l'applicazione nel caso di specie del criterio della similarità, che determina la portata del divieto sancito dall'art. 95, 1° comma, le parti hanno espresso punti di vista tra loro divergenti. Secondo la Commissione, tutte le acquaviti, indipendentemente dalla materia prima impiegata per la loro produzione, hanno proprietà analoghe e soddisfano sostanzialmente le medesime esigenze dei consumatori. Pertanto, quali che siano le caratteristiche peculiari dei vari prodotti appartenenti a questa categoria e le abitudini dei consumatori nelle varie regioni della Comunità, le acquaviti, in quanto prodotti finiti, costituirebbero, agli occhi dei consumatori, un unico mercato. Va rilevato che questo modo di vedere si è tradotto nelle proposte sottoposte dalla Commissione al Consiglio per l'istituzione di un'organizzazione comune del mercato dell'alcole, fondata sull'applicazione di un'aliquota uniforme per tutti i prodotti interessati, commisurata al loro contenuto alcolico.
punto 9
I Governi dei tre Stati membri convenuti contestano questa tesi, sostenendo che è possibile individuare, fra le acquaviti, varie categorie di prodotti, che si distinguono per le materie prime impiegate, per le loro peculiari caratteristiche e per le abitudini dei consumatori riscontrabili nei vari Stati membri.
punto 10
La Commissione obietta, a questo proposito, che la valutazione delle caratteristiche delle varie bevande alcoliche, e le abitudini dei consumatori, variano nello spazio e nel tempo; sicché tali criteri non possono costituire un valido parametro per quanto riguarda la situazione complessiva nella Comunità. Inoltre, essa sottolinea il pericolo che le abitudini dei consumatori vengano cristallizzate mediante classificazioni fiscali operate dagli Stati.
punto 11
La Corte, nel valutare le tesi delle parti, rileva che ai fini dell'applicazione dell'art. 95 alle specifiche situazioni nazionali alle quali si riferiscono i ricorsi della Commissione occorre tener presente la situazione generale del mercato delle bevande alcoliche nella Comunità. A questo proposito, è opportuno tener conto di tre ordini di considerazioni. a) Innanzitutto non deve dimenticarsi che i prodotti di cui trattasi, quali che siano le loro caratteristiche peculiari, hanno connotati generali comuni. Essi sono tutti ottenuti mediante un processo di distillazione ed hanno tutti, come caratteristica principale, un tenore relativamente elevato di alcole idoneo al consumo umano. Ne consegue che nell'ambito della più vasta categoria delle bevande alcoliche, le acquaviti costituiscono un gruppo unitario, identificato da caratteristiche comuni; b) nonostante questi connotati comuni, è possibile individuare, all'interno di questo gruppo, prodotti aventi caratteristiche individuali più o meno spiccate, derivanti o dalla materia prima impiegata (sotto questo profilo si possono distinguere in particolare gli alcoli di vino, di frutta, di cereali e di canna), o dal processo di fabbricazione, o, infine, dall'addizione di sostanze aromatiche. Tali caratteristiche individuali permettono appunto di definire varietà tipiche di acquaviti, tant'è vero che talune di esse sono tutelate da apposite denominazioni d'origine; c) al tempo stesso, non si può tuttavia trascurare il fatto che fra le acquaviti esistono, accanto a prodotti bene definiti e destinati ad usi relativamente precisi, prodotti aventi caratteristiche meno spiccate e destinati agli usi più diversi. Si tratta, in primo luogo, dei numerosi prodotti ottenuti dai cosiddetti alcoli «neutri», che sono alcoli di varia origine, fra i quali quelli di melasso e di patate; tali prodotti sono accomunati dal fatto che le caratteristiche peculiari di ciascuno di essi derivano esclusivamente dall'aggiunta di sostanze aromatiche, di sapore più o meno spiccato. In secondo luogo, vi sono, fra le acquaviti, prodotti che, poiché si prestano ad essere consumati nei modi più vari e cioè allo stato puro, o con l'aggiunta di acqua, oppure miscelati con altri liquidi, possono trovarsi in concorrenza con un numero più o meno grande di prodotti alcolici le cui modalità di consumo sono più limitate. Orbene, i tre ricorsi promossi dinanzi alla Corte sono caratterizzati dal fatto che in ciascuno di essi si tratta, oltre che di acquaviti aventi caratteristiche ben precise, di uno o più prodotti che si prestano ad una vasta gamma di impieghi.
punto 12
Quest'analisi del mercato delle acquaviti permette di pervenire a due conclusioni. In primo luogo, fra le acquaviti, intese come un'unica categoria, vi è un numero imprecisato di bevande che vanno qualificate come «prodotti similari» ai sensi dell'art. 95, 1° comma, per quanto, a causa della natura degli elementi da prendere in considerazione alla stregua di criteri distintivi quali il gusto e le abitudini dei consumatori, possa essere difficile, in casi particolari, accertare l'esistenza del carattere della similarità. In secondo luogo, anche nelle ipotesi in cui non si possa rilevare un sufficiente grado di similarità tra i prodotti interessati, le caratteristiche che accomunano tutte le acquaviti sono comunque abbastanza spiccate da permettere di affermare che in ogni caso esiste un rapporto di concorrenza almeno parziale o potenziale. Ne consegue che l'art. 95, 2° comma, può trovare applicazione nei casi in cui la similarità fra particolari tipi di acquavite sia dubbia o contestata.
punto 13
Da quanto esposto risulta che l'art. 95, nel suo complesso, può applicarsi indistintamente a tutti i prodotti considerati. Pertanto, è sufficiente accertare se l'applicazione di un determinato regime fiscale nazionale abbia carattere discriminatorio o, eventualmente, protezionistico, vale a dire se sussista una disparità quanto all'aliquota o alle modalità dell'imposizione, e se tale disparità possa favorire una determinata produzione nazionale. È su questo piano che occorre esaminare, nell'ambito di ciascuno dei ricorsi proposti dalla Commissione, i rapporti economici fra i prodotti interessati e le caratteristiche dei regimi fiscali oggetto delle controversie.
punto 14
Nel corso dei singoli procedimenti, le parti si sono richiamate, per quanto concerne la distinzione fra le varie categorie di prodotti alcolici, a talune affermazioni della Corte figuranti nella già menzionata sentenza Hansen & Balle, pronunziata quando i presenti ricorsi erano ancora pendenti. In particolare, si è fatto riferimento ad un passo di tale sentenza in cui si afferma che «nello stadio attuale della sua evoluzione, ed in mancanza di unificazione o armonizzazione delle norme rilevanti in materia, il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere agevolazioni fiscali, sotto forma di esenzione da tributi o riduzione di questi, a taluni tipi di prodotti alcolici o a talune categorie di produttori» e che «agevolazioni fiscali del genere possono ... servire a legittimi fini economici e sociali, quali l'uso, da parte della distilleria, di determinate materie prime, la conservazione della produzione di bevande alcoliche tipiche di alto livello qualitativo, o il mantenimento in vita di talune categorie di imprese, come le distillerie agricole».
punto 15
Poiché taluni dei Governi convenuti si sono richiamati a queste affermazioni per giustificare i propri regimi fiscali, la Corte ha chiesto alla Commissione di pronunziarsi sulla compatibilità col diritto comunitario dell'applicazione di aliquote d'imposta differenziate alle varie categorie di bevande alcoliche e di precisare le sue intenzioni in proposito, in vista dell'armonizzazione delle legislazioni fiscali. La Commissione, dopo avere ribadito la propria convinzione che tutte le acquaviti sono prodotti similari e la propria intenzione di sostenere l'adozione, almeno in linea di principio, di un'aliquota d'imposta unica, nei futuri regolamenti comunitari, fa rilevare che i problemi relativi all'impiego di determinate materie prime, alla conservazione della produzione di bevande alcoliche di alto livello qualitativo e alla struttura economica delle imprese produttrici, cui si riferisce la Corte nella sentenza citata, possono venire risolti mediante aiuti alla produzione o sistemi di compensazione fra i produttori, che tengano conto delle differenze fra i costi delle materie prime impiegate. Essa sottolinea che, già fin d'ora, questo obiettivo è stato conseguito, per ciò che concerne le acquaviti di vino, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati vitivinicoli. A suo avviso, meccanismi di questo genere permettono di assicurare buone prospettive di mercato a taluni prodotti sfavoriti dai costi di produzione, senza che si renda necessario ricorrere a questo fine a sistemi di aliquote d'imposta differenziate.
punto 16
Di fronte a queste prese di posizione, la Corte fa rilevare che nella sentenza Hansen & Balle, essa ha ammesso — nell'attuale fase di evoluzione del diritto comunitario — la legittimità di talune esenzioni e riduzioni d'imposta, ma a condizione che gli Stati membri che concedono tali agevolazioni fiscali le estendano alle merci importate che soddisfano le stesse condizioni. Occorre sottolineare che la legittimità di tali regimi di favore è stata riconosciuta soprattutto per permettere la conservazione di produzioni e di imprese che, senza queste speciali agevolazioni, non sarebbero più redditizie a causa dell'aumento dei costi di produzione. Per contro, non è lecito intendere le considerazioni svolte nella citata sentenza nel senso ch'esse possono giustificare disparità fiscali di carattere discriminatorio o protezionistico.

SENTENZA › In diritto › Sull'oggetto della controversia e sulla ricevibilità del ricorso

punto 17
Il ricorso proposto dalla Commissione riguarda i contrassegni di Stato apposti, ai sensi della legislazione fiscale italiana — ed in particolare dell'art. 6 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 (GU della Repubblica italiana, pag. 7193), convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (GU della Repubblica italiana, pag. 8543) — sui recipienti contenenti l'acquavite destinata alla vendita al minuto. In base a tale legislazione, le aliquote, commisurate alla capacità dei recipienti, sono, per le acquaviti di cereali e di canna da zucchero, un multiplo di quelle previste per le acquaviti di vino e di vinaccia. La Commissione sostiene che questo regime fiscale è incompatibile coll'art. 95 del Trattato, in quanto assoggetta ad aliquote più elevate prodotti che sono per la maggior parte importati, riservando le aliquote più favorevoli alle acquaviti di vino e di vinacce, prodotti tipicamente italiani.
punto 18
Nel ricorso la Commissione fa osservare che il regime dei contrassegni di Stato non è che uno degli aspetti del regime fiscale italiano in materia di alcoli; questo comprende anche altri tributi, quali il «diritto erariale», riscosso alla produzione, e l'imposta sul valore aggiunto, riscossa sulle vendite, i quali, in ragione dei loro aspetti discriminatori, sono attualmente oggetto di procedimenti per violazione del Trattato promossi in forza dell'art. 169 di questo.
punto 19
Secondo il Governo italiano, il ricorso è irricevibile in quanto la Commissione, proponendolo, ha scisso la questione relativa ai contrassegni di Stato dagli altri aspetti del regime fiscale delle bevande alcoliche, rendendo così impossibile la valutazione unitaria della materia, con il rischio che la Corte, chiamata a pronunziarsi su questo aspetto marginale, sia indotta a pregiudicare la decisione sull'insieme del regime fiscale controverso.
punto 20
Questa eccezione di irricevibilità non può essere accolta, in quanto, nonostante possa apparire preferibile valutare unitariamente il sistema fiscale oggetto, nei suoi vari aspetti, delle critiche della Commissione, la disciplina dei contrassegni di Stato costituisce, nell'ambito del regime fiscale contoverso, un elemento del tutto isolabile ed atto pertanto ad essere valutato a parte. È quindi ovvio che la sentenza della Corte non potrà trascendere i fatti oggetto del ricorso né, di conseguenza, pregiudicare la decisione su altre questioni connesse.
punto 21
Va ricordato inoltre che, secondo il Governo italiano, il ricorso, proposto in via principale in base all'art. 9'5, 1° comma, è irricevibile in quanto la Commissione lo ha al tempo stesso fondato, in subordine, sul 2° comma dello stesso articolo, formulando in termini estremamente generici la censura di violazione di quest'ultima disposizione mossa alla Repubblica italiana.
punto 22
A proposito di questa eccezione del Governo italiano, è sufficiente osservare che essa attiene in realtà al merito della controversia e pertanto va esaminata congiuntamente a questo.
punto 23
Quanto al merito, il Governo italiano svolge due gruppi di argomenti, riguardanti, rispettivamente: l'assenza di similarità, ai sensi dell'art. 95, 1° comma, fra i prodotti assoggettati al trattamento fiscale differenziato, e la mancanza della protezione indiretta di prodotti nazionali ai sensi dell'art. 95, 2° comma.

SENTENZA › In diritto › Sulla qualificazione del regime fiscale controverso

punto 24
In coerenza con la tesi sopra ricordata, la Commissione sostiene che i prodotti classificati dalla legislazione italiana in diverse categorie fiscali — da una parte le acquaviti di cereali e di canna, e, dall'altra, le acquaviti di vino e di vinacce — vanno considerati «similari» ai sensi dell'art. 95, 1o comma, del Trattato.
punto 25
Nel ricorso, la Commissione deduce in subordine, per il caso in cui la Corte non riconosca l'esistenza di un rapporto di similarità fra i prodotti^ considerati, la violazione, da parte della Repubblica italiana, dell'art. 95, 2° comma. Secondo la Commissione i vari tipi di acquavite di cui trattasi, nonostante le loro caratteristiche peculiari, si trovano per lo meno, in quanto reciprocamente sostituibili, nella situazione di concorrenza contemplata dall'art. 95, 2° comma. Ciò troverebbe conferma nel fatto che taluni Stati si sono adoperati per ottenere, per le denominazioni di origine di certe acquaviti, una tutela che sarebbe priva di interesse se questi prodotti fossero del tutto diversi da altri prodotti concorrenti.
punto 26
Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 95, Γ comma, il Governo italiano nega che i prodotti classificati in diverse categorie ai fini del contrassegno di Stato — da una parte le acquaviti di cereali e di canna, dall'altra le acquaviti di vino e vinacce — possano essere considerati «similari» ai sensi della suddetta disposizione. Richiamandosi ai criteri indicati dalla Corte nella citata sentenza Rewe, esso sottolinea che, senza voler sminuire l'importanza che le caratteristiche del prodotto possono avere agli occhi del consumatore, non si può privilegiare questo aspetto a tal punto da trascurare i criteri oggettivi basati sulla diversità della materia prima, sul tipo di alcole e sul procedimento di fabbricazione; infatti, dalle varie materie prime — vino, vinacce, frutta, melasso, cereali o succo di canna — si ottengono, con diversi procedimenti, svariati tipi di acquavite, ciascuno dei quali costituisce, per così dire, un mondo a parte, e che qualsiasi consumatore può distinguere senz'alcuna difficoltà.
punto 27
Secondo il Governo convenuto, i prodotti di cui si tratta nella fattispecie sono «assolutamente diversi» tra loro a causa sia della diversità della materia prima di base, sia dei diversi procedimenti di fabbricazione e delle caratteristiche peculiari dei prodotti, risultanti dall'effetto combinato di questi due elementi. L'esperienza insegna che la scelta dei consumatori è sempre estremamente precisa, determinata dal gusto, dalle abitudini, dalle proprietà vere o presunte dei prodotti, anche sotto il profilo sanitario.
punto 28
Inoltre, il Governo italiano si richiama alla classificazione doganale, ed in particolare alla suddivisione della sottovoce 22.09 C della Tariffa doganale comune, secondo la quale, appunto, il rum ed il whisky costituiscono gruppi a parte. Esso fa poi rilevare che, nella nomenclatura delle statistiche doganali, il whisky e l'acquavite di vino o di vinacce sono rispettivamente contraddistinti da un diverso numero di statistica.
punto 29
Il Governo italiano considera infondata la censura di discriminazione formulata dalla Commissione, in quanto, a suo avviso, il prezzo del contrassegno di Stato è identico per le acquaviti di cereali e di canna importate e per quelle prodotte in Italia, e gli alcoli di vino e di vinacce importati sono gravati nella stessa misura degli alcoli corrispondenti di produzione nazionale. In tal modo, a prodotti identici, quale che sia la loro provenienza, verrebbe riservato un'identico trattamento.
punto 30
Quanto all'applicazione dell'art. 95, 2° comma, il Governo italiano assume che questa norma si riferisce non già, come sembra ritenere la Commissione, alla tassazione differenziata dei prodotti nazionali e di quelli importati, bensì al carattere protezionistico di un determinato sistema fiscale nazionale; orbene, risulta che, nonostante le aliquote differenziate, le importazioni di whisky in Italia hanno registrato un massiccio incremento, mentre il consumo delle acquaviti di vino e di vinacce è aumentato in misura molto limitata. In sostanza, la Commissione tenterebbe, con la sua azione, di imporre il livellamento delle aliquote, col pretesto che tutte le acquaviti sono tra loro similari, o almeno concorrenti, ai sensi dell'art. 95.
punto 31
La classificazione doganale delle bevande alcoliche, concepita in funzione delle esigenze del commercio con l'estero, non può, nel caso di specie, fornire elementi decisivi per valutare la sussistenza del carattere della similarità ai sensi dell'art. 95, 1° comma, del Trattato. Questa considerazione vale del pari per quanto concerne le statistiche doganali, che hanno lo scopo di registrare l'ampiezza dei movimenti delle merci classificate nelle varie voci, ma non possono fornire indicazioni quanto all'eventuale rapporto di concorrenza fra le merci classificate in questa o quella categoria. Ciò è tanto più vero in quanto la classificazione adottata dalla legislazione fiscale italiana corrisponde solo vagamente alla suddivisione della sottovoce 22.09 C della Tariffa doganale comune.
punto 32
Il Governo italiano ha senz'altro ragione quando sottolinea l'importanza, ai fini dell'individuazione dei caratteri distintivi tipici delle diverse acquaviti, della materia prima e del procedimento di fabbricazione. La Corte ha tenuto conto di questi elementi nella sentenza Rewe, in cui ha considerato le proprietà del prodotto e le esigenze dei consumatori idonei criteri di valutazione ai fini dell'accertamento dell'esistenza della similarità. Cionondimeno, quand'anche fosse possibile identificare alcune bevande tipiche aventi proprietà ben precise e pertanto idonee ad impieghi specifici, non si potrebbe comunque ignorare l'esistenza, sul mercato, di altre bevande alcoliche atte ad essere consumate nei modi più vari, allo stato puro, con acqua o miscelate con altri liquidi, e capaci, quindi, di soddisfare bisogni più diffusi; fra queste, vi sono il whisky ed il rum, il cui trattamento fiscale è oggetto della presente controversia. È soprattutto la versatilità di queste bevande che consente di ritenerle similari a moltissime altre bevande alcoliche, o con queste concorrenti, almeno parzialmente.
punto 33
Considerati tutti questi elementi, la Corte non ritiene necessario pronunziarsi, ai fini della decisione della controversia, sulla questione di sapere se le bevande alcoliche di cui trattasi siano o no, parzialmente o totalmente, prodotti similari ai sensi dell'art. 95, 1° comma, in quanto non si può ragionevolmente negare che esse siano, senza alcuna eccezione, : in concorrenza, quanto meno parziale, con i prodotti nazionali ai quali il ricorso si riferisce e, d'altronde, non è contestabile il carattere protezionistico, ai sensi dell'art. 95, 2° comma, del regime fiscale italiano.
punto 34
Infatti, come è stato illustrato in precedenza, le acquaviti di cereali ed il rum, in quanto prodotti ottenuti mediante distillazione, hanno in comune con le acquaviti di vino e di vinacce tante proprietà, da costituire per il consumatore, almeno in certi casi, un'alternativa a tali bevande.
punto 35
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente il carattere protezionistico del regime fiscale criticato dalla Commissione. Esso è infatti contraddistinto dal fatto che i prodotti nazionali più tipici, vale a dire le acquaviti di vino e di vinacce, rientrano nella categoria fiscale più agevolata, mentre due tipi di prodotti quasi totalmente importati da altri Stati membri, vale a dire le acquaviti di cereali ed il rum, sono assoggettati ad un trattamento fiscale più gravoso. Il fatto che esista anche una produzione nazionale di queste acquaviti non modifica tale giudizio, in quanto è pacifico che si tratta di quantitativi di entità minima e, per giunta, i prodotti venduti sotto queste denominazioni sono in realtà — come ha sostenuto la Commissione senza essere contraddetta — ottenuti tagliando i prodotti importati con un'alta percentuale di alcole di vino di produzione italiana.
punto 36
In base alle considerazioni sopra esposte si deve constatare che il regime fiscale applicato nella Repubblica italiana, quale risulta dalle disposizioni legislative summenzionate, è incompatibile, per quanto concerne l'imposizione, da una parte, delle bevande alcoliche ottenute dalla distillazione dei cereali e della canna da zucchero, e dall'altra delle acquaviti di vino e di vinacce, con quanto disposto dall'art. 95 del Trattato.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 37
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 38
Poiché la convenuta è rimasta soccombente, le spese del giudizio vanno poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1° La Repubblica italiana, applicando, attraverso l'apposizione di contrassegni di Stato sui recipienti contenenti acquaviti destinate alla vendita al minuto, un'imposta differenziata in materia di acquaviti, a norma della legislazione fiscale nazionale, quale risulta dall'art. 6 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per quanto concerne, da una parte, le acquaviti ottenute dalla distillazione di cereali e di canna da zucchero e, dall'altra, le acquaviti di vino e di vinacce, è venuta meno, per quanto riguarda ί prodotti importati dagli altri Stati membri, agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 95 del Trattato CEE. 2° La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 febbraio 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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