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Sez. 2, Sentenza n. 7626 del 30/03/2009 (Rv. 607367 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Separazione di cause connesse da parte del giudice di primo grado - Decisione di una causa con sentenza e rimessione dell'altra in istruttoria con ordinanza - Impugnazione - Oggetto - Individuazione - Riferibilità alla sola sentenza anche con riguardo alla disposta separazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607367-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

Qualora il giudice di primo grado, separando due cause connesse, ne decida una soltanto e rimetta, con separata ordinanza, l'altra in istruttoria, l'appello è proponibile soltanto contro la sentenza relativa alla causa decisa, non potendo il giudice di appello, per il principio del doppio grado di giurisdizione, esaminare l'altra causa rimessa in istruttoria e non ancora decisa; ne consegue che, qualora si impugni la disposta separazione dei processi, non può essere censurata l'ordinanza con la quale il giudice provvede per l'istruttoria della causa separata, bensì il provvedimento della sentenza con il quale è stata posta in essere la separazione delle cause.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)