diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 21816 del 11/10/2006 (Rv. 592816 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Separazione di cause connesse - Decisione di una causa e rimessione dell'altra in istruttoria - Impugnazione - Oggetto - Ordinanza - Inammissibilità - Sentenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592816-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

Qualora il giudice di primo grado, separando due cause connesse, ne decida una soltanto e rimetta, con separata ordinanza, l'altra in istruttoria, la decisione di separazione dei giudizi può essere impugnata soltanto con l'appello, perché con esso non viene censurata l'ordinanza con la quale il giudice provvede per l'istruttoria della causa separata, bensi il provvedimento della sentenza con il quale è posta in essere la separazione delle cause.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)