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Sez. L, Sentenza n. 28109 del 31/10/2024 (Rv. 672602-01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE | Contratto di agenzia - Indennità meritocratica ex art. 13 dell'AEC del 19 febbraio 2009 - Natura - Componente dell'indennità di cessazione del rapporto - Conseguenze - Riconoscimento - Presupposto - Assenza di un grave inadempimento dell'agente ex art. 1751 c.c.
Stato
decisa il 2024-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672602-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE

In tema di contratto di agenzia, l'indennità meritocratica costituisce, ai sensi dell'art. 13 dell'AEC del 19 febbraio 2009, unitamente a quella di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, uno dei tre emolumenti che compongono l'indennità di cessazione del rapporto, ne consegue che anche l'indennità meritocratica in applicazione della previsione di cui all'art. 1751 c.c. non è

dovuta quando la risoluzione del contratto è provocata da un'inadempienza dell'agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.

Contr. Coll. 19/02/2009 art. 13, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)