Sez. 2, Ordinanza n. 3713 del 09/02/2024 (Rv. 670304-01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE | Indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto – Art. 1751, comma 6, c.c. – Inderogabilità solo in peius per l'agente.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE
L'indennità da corrispondere all'agente di commercio in caso di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma 6, c.c., è inderogabile solo in peius nella sua determinazione normativa, consentendo l'applicazione delle norme collettive del settore ove risultino essere di maggior favore rispetto alla disciplina legale.
Cod. Civ. art. 1751 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)