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Sez. 5, Ordinanza n. 2605 del 22/02/2012 (Rv. 621861 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE | Agevolazioni di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Presupposti - Requisiti soggettivi di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Necessità.
Stato
decisa il 2012-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621861-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE

L'agevolazione tributaria di cui all'art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 riguarda solo la base imponibile dell'imposta sostitutiva, dovuta in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, per effetto dell'applicazione degli artt. 15, 16 e 17 del medesimo d.P.R. Ne consegue che è necessaria anche per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 19, la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 15 citato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 16, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 17, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)