Sez. 5, Sentenza n. 5570 del 09/03/2011 (Rv. 617042 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO | Art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito di applicazione - Finanziamenti a medio e lungo termine - Erogati da banche autorizzate - Necessità - Applicabilità del beneficio anche a finanziamenti erogati da meri intermediari finanziari - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - ALTRE OPERAZIONI DI CREDITO
In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento alle quali l'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base al principio secondo cui le norme agevolative sono eccezionali e, pertanto, di stretta interpretazione - soltanto in quelle che sono effettuate "da aziende e istituti di credito o loro sezioni o gestioni che esercitano in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative il credito a medio e lungo termine", con esclusione, quindi, di quelle operazioni poste in essere da soggetti che svolgano funzione diverse, quali quelle di meri intermediari finanziari.
Riferimenti normativi: DPR 28/09/1973 num. 601 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)