Sez. 3, Ordinanza n. 193 del 10/03/1994 (Rv. 485630 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze | Approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 cod. proc. civ. - Ordinanza del giudice dell'esecuzione - Impugnabilità ex art. 111 della Costituzione - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze
Ai fini dell'impugnabilità di un provvedimento giurisdizionale col ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., è necessario che esso presenti, oltre al requisito della decisorietà, anche quello della definitività, da intendere nel senso che contro il provvedimento medesimo non deve essere previsto alcuno specifico mezzo di impugnazione. Ne consegue che è inammissibile il suddetto rimedio avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione approva il progetto di distribuzione ai sensi dell'art. 598 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento suscettibile di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., salva, peraltro - nel caso in cui il progetto non sia approvato ovvero non si raggiunga sullo stesso l'accordo fra tutte le parti-, l'applicabilità dell'art. 512 cod. proc. civ., che, ulteriore ragione della detta inammissibilità, prevede un primo ed un secondo grado di giudizio in merito alle controversie insorte in sede di distribuzione del ricavato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)