Sez. 2, Sentenza n. 12787 del 27/12/1993 (Rv. 484856 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere | Provvedimenti d'urgenza - Natura - Funzione - Impugnazione autonoma - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - In genere
I provvedimenti d'urgenza hanno natura strumentale e funzione cautelativa del tutto provvisoria in quanto volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla. Essi, quindi, sono destinati a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione emessa nel successivo giudizio di merito nella quale rimangono assorbiti e caducati, con l'esaurimento della funzione cautelare che li caratterizza. Pertanto, poiché detti provvedimenti sono privi dei requisiti propri della sentenza o comunque di un provvedimento decisorio atto a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato, il controllo sugli stessi non può esercitarsi con una automa impugnazione, sia essa l'appello o il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., esaurendosi la loro funzione con la decisione di merito.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)