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Sez. 5 - , Sentenza n. 24295 del 09/08/2023 (Rv. 668830 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Istanza di rimborso Iva - Sospensione ope legis del pagamento ex art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Conseguenze - Interessi moratori sino alla definizione del procedimento penale.
Stato
decisa il 2023-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668830-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di rimborso del credito IVA, la constatazione a carico del creditore di uno dei reati indicati al comma 3 (attualmente comma 8) dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 comporta la sospensione ope legis del rimborso del credito e della decorrenza degli interessi moratori, fino alla definizione del relativo procedimento in uno dei modi previsti dal codice di procedura penale.

Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 com. 1 lett. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)