Sez. 5 - , Ordinanza n. 27165 del 15/09/2022 (Rv. 665863 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Istanza di rimborso Iva - Sospensione del pagamento ex art. 38 bis (nel testo vigente “ratione temporis”) del d.P.R. n. 633 del 1972 - Giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del silenzio-rifiuto - Ricorso ad ulteriori strumenti cautelari - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborsi Iva, la sospensione disposta dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 38 bis, comma 8, del d.P.R. n. 633 del 1972 ("ratione temporis" disciplinata al comma 3), costituisce una tutela cautelare specifica e circoscritta alle ipotesi di reato in essa richiamate, che non impedisce all'Ufficio il ricorso ad ulteriori strumenti cautelari alternativi al primo, anche nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto di un rimborso, come quello previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, o dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, a condizione che sussistano ragioni diverse da quelle presidiate dall'art. 38 bis, comma 8 cit., e sia adottato un formale provvedimento, con adeguata motivazione, da cui evincere la sussistenza dei presupposti richiesti per l'utilizzo di tali strumenti alternativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto del tutto carente la motivazione della sospensione disposta ex art. 38 bis citato, contenente solo un generico richiamo ad una "verifica in corso").
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)