Sez. 3, Sentenza n. 760 del 17/03/1966 (Rv. 321528 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RITARDATA RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - PROVA DEL DANNO.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RITARDATA RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - IN GENERE - PROVA DEL DANNO.*
Il ritardo nella riconsegna della cosa locata da parte del conduttore costituisce un comportamento antigiuridico potenzialmente lesivo del patrimonio del locatore, che legittima la condanna generica al risarcimento dei danni, anche se il locatore non abbia fornito specificamente la prova di essi, che sara, invece, tenuto a dare in Sede di liquidazione sotto pena, in Mancanza, di vedersi rigettare la relativa domanda. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)