Sez. U, Sentenza n. 10555 del 02/11/1990 (Rv. 469592 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI - ARCHITETTO OFFICIATO DAL COMUNE DELLA REDAZIONE DI UN "PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE" - DIVIETO (TEMPORANEO) AI SENSI DELL'ART. 41 BIS DELLA LEGGE N. 1150 DEL 1942, DI ASSUMERE DA PRIVATI INCARICHI DI PROGETTAZIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI - ARCHITETTO OFFICIATO DAL COMUNE DELLA REDAZIONE DI UN "PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE" - DIVIETO (TEMPORANEO) AI SENSI DELL'ART. 41 BIS DELLA LEGGE N. 1150 DEL 1942, DI ASSUMERE DA PRIVATI INCARICHI DI PROGETTAZIONE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Nei confronti dell'architetto officiato dal comune della redazione di un "programma pluriennale di attuazione", opera (sino alla sua definitiva approvazione) il divieto (temporaneo) di assumere da privati incarichi di progettazione, ai sensi dell'art. 41 bis della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (introdotto dall'art. 14 della legge 6 agosto 1967 n. 765), in considerazione dell'equiparabilità di detto programma agli strumenti urbanistici contemplati da tale norma. L'inosservanza del divieto medesimo giustifica l'applicazione di sanzione disciplinare da parte del competente consiglio dell'ordine, vertendosi in tema di regole di deontologia professionale.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 bis CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 14, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)