Sez. 3, Sentenza n. 5116 del 03/03/2011 (Rv. 617234 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Incarico pubblico - Realizzazione del progetto di variante al PRG - Adozione dello strumento - Presentazione da parte di una società privata di una proposta, anche a firma del professionista, di un piano attuativo inerente ad un'area compresa nella detta variante - Violazione del divieto di assumere incarichi privati ex art. 41 bis legge n. 1150 del 1942 e art. 29 codice deontologico - Sussistenza - Fondamento.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
L'architetto che abbia redatto, unitamente ad altri professionisti, la variante parziale al Piano Regolatore Generale comunale e, successivamente all'adozione dello strumento urbanistico, abbia presentato, con una società privata, una proposta di piano attuativo inerente ad un'area compresa nella variante medesima, incorre nell'illecito disciplinare di cui all'art. 41 bis della legge n. 1150 del 1942 (introdotto dall'art. 14 della legge n. 765 del 1967) e all'art. 29 del codice deontologico (approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 20 dicembre 2006 e in vigore dal 1° gennaio 2007), applicabile "ratione temporis", ai sensi dei quali non possono essere assunti incarichi di natura privata da parte dei professionisti cui sia stata demandata la redazione di strumenti urbanistici fino alla loro definitiva approvazione, dovendosi escludere che il divieto in questione possa essere temporalmente limitato al momento dell'adozione dello strumento anche nell'ipotesi in cui l'incarico pubblico sia stato contenuto nei limiti della stesura degli elaborati senza estendersi alla fase dell'assistenza del Comune relativamente alle osservazioni e deduzioni, atteso che l'interesse pubblico allo svolgimento dell'incarico in modo disinteressato ed imparziale e il rispetto delle regole di corretta concorrenza tra i professionisti impongono la persistenza temporale del divieto fino all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico medesimo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2357, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 bis CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)