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Sez. 6, Sentenza n. 14738 del 17/02/2026 Ud. (dep. 23/04/2026) Rv. 289855-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE | Delitto abituale - Differenza con il reato continuato - Specifico programma criminoso - Necessità - Esclusione - Consapevolezza di persistere nell'attività delittuosa - Sufficienza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289855-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la natura abituale del delitto non richiede, diversamente dal reato continuato, la sussistenza di uno specifico programma criminoso verso il quale le condotte, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate, essendo sufficiente la consapevolezza del soggetto agente di persistere nell'attività delittuosa, sicché la cessazione della condotta maltrattante, seguita, dopo un significativo lasso temporale, da ulteriori comportamenti vessatori in danno della medesima vittima, integra due reati autonomi, che, solo in presenza di unitarietà del disegno criminoso, possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione.

Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)