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Sez. 6, Sentenza n. 15146 del 19/03/2014 Ud. (dep. 02/04/2014) Rv. 259677 - 01

REATO - REATO ABITUALE | Elemento soggettivo - Specifico programma criminoso - Necessità - Esclusione - Consapevolezza di persistere nell'attività delittuosa - Sufficienza - Differenza con il reato continuato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259677-01

REATO - REATO ABITUALE

Nel reato abituale, il dolo non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; è invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che, con riferimento a distinti episodi di maltrattamenti in famiglia, la natura di reato abituale della fattispecie incriminatrice possa costituire elemento idoneo a dimostrare la continuità ideativa e, quindi, l'esistenza del vincolo di continuazione tra gli stessi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)