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Sez. L, Sentenza n. 1682 del 06/06/1974 (Rv. 369856 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITA CONNESSE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369856-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO - ATTIVITA CONNESSE - CONDIZIONI - LIMITI.*

Le attivita dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli possono considerarsi connesse alle attivita principali agricole, indicate nel primo comma dell'art 2135 cod civ, quando siano riferibili al medesimo soggetto di queste ultime e si trovino con esse in rapporto di collegamento prevalentemente economico, di strumentalita e complementarieta funzionale, in modo da costituirne la naturale integrazione e un non indispensabile complemento e da presentare un qualche rapporto con il fondo oggetto dell'attivita produttiva principale. Qualora, invece, l'attivita, della cui connessione con un'attivita propriamente agricola si discute, abbia in concreto assunto sviluppo e dimensioni tali (sempre nell'ambito di una medesima impresa, facente capo, cioe, ad unico titolare, con organizzazione e finalita produttiva inscindibile) che la rendono principale rispetto a quella agricola, l'impresa perde il carattere agricolo per assumere, nella sua globalita, quello commerciale o industriale a meno che quell'attivita non venga organizzata ed esercitata come autonoma azienda che si affianca a quella agricola, nel quale caso ciascuna conserva il carattere suo proprio. (V 1235'72, mass n 357727).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/05/1955 num. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)